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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20294/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata nella fase penale e ha ordinato la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di La Spezia per l'esercizio della competenza amministrativa ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. In sede di cassazione è emerso che il reato contestato (art. 186 cod. strada, fatto del 21/06/2015) è estinto per prescrizione; pertanto la Corte ha ritenuto prevalente la causa estintiva del reato e ha escluso la disamina sul merito dei motivi di ricorso. È stato inoltre considerato non applicabile in questa sede l'art. 129 c.p.p. (secondo comma) per mancanza di evidenza di una causa di non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    Il reato previsto da questa norma è stato ritenuto estinto per prescrizione; l'esistenza della causa estintiva impedisce la prosecuzione e l'ulteriore disamina del merito in Cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Il relativo comma finale (richiamato dalla corte) non è stato applicato perché non risultava evidente, in questa sede, l'esistenza di una causa di non punibilità che ne consentisse l'uso.

  • art. 224, comma 3, cod. strada

    L'estinzione del reato per prescrizione comporta che la valutazione circa l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria spetti in via esclusiva al Prefetto; la sanzione va eliminata dalla sentenza penale e gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa competente.

Massime di principio

  • Se in sede di cassazione emerge una causa estintiva del reato (es. prescrizione) il giudice deve dichiararla immediatamente e ciò preclude l'esame del merito dei motivi di impugnazione.
  • L'accertamento della prescrizione comporta, se dichiarata, l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata quando la prosecuzione del processo risulterebbe incompatibile con l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato.
  • Quando il reato penale è estinto, le eventuali sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione del codice della strada sono devolute alla competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, e devono essere trattate con le procedure amministrative previste; la sanzione accessoria va eliminata dalla sentenza penale.
  • Non è corretto utilizzare l'art. 129 c.p.p. per evitare la dichiarazione dell'estinzione salvo che in modo evidente ricorra una causa di non punibilità; l'onere di dimostrare tale causa spetta a chi ne invoca l'applicazione.
  • Prima di entrare nel merito dei vizi di motivazione o di diritto, il giudice di legittimità verifica preliminarmente l'esistenza di cause estintive che impediscano la prosecuzione del processo.

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