Cassazione Civile, Ordinanza n. 07655/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni emesso per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di un contribuente che aveva acquistato dal Comune di Covo una palazzina a rustico. L'Amministrazione finanziaria contestava che l'operazione non fosse stata assoggettata a IVA. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che la sanzione non potesse essere irrogata con atto autonomo separato dall'avviso di accertamento recante la pretesa impositiva e, inoltre, aveva valorizzato un precedente giudizio sulla non imponibilità IVA dell'operazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, per avere la CTR escluso la legittimità di un autonomo atto di contestazione della sanzione al cessionario che riceve fattura irregolare; 2) violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997 e dell'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per non avere ritenuto imponibile ai fini IVA la cessione del bene effettuata dal Comune.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate anche con distinto atto autonomo, purché contestuale all'avviso di accertamento, e che nel caso di specie l'avviso era stato emesso nei confronti del cedente, mentre la contestazione al cessionario riguardava solo la mancata regolarizzazione della fattura, con posizione autonoma e non dipendente da quella del cedente. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo nei limiti indicati, richiamando il principio secondo cui la vendita di un immobile da parte di un Comune può essere imponibile a IVA se l'ente ha organizzato mezzi simili a quelli di un produttore o commerciante, se vi è stato trasferimento della proprietà e incasso del corrispettivo. Poiché la CTR aveva fondato la decisione su un accertamento non più idoneo a sorreggerla, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Introduzione di una specifica sanzione a carico del cessionario che riceve una fattura irregolare; la sua violazione può essere contestata con atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento relativo al cedente.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate unitamente all'avviso di accertamento.
art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È ammesso un distinto e autonomo atto di contestazione delle sanzioni, purché contestuale all'avviso di accertamento.
art. 4, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per verificare l'assoggettabilità ad IVA dell'operazione di cessione posta in essere dal Comune.
art. 73, lett. d), r.d. n. 827 del 1924
Norma richiamata nel precedente giurisprudenziale citato per descrivere la vendita mediante asta di immobile da parte del Comune.
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie collegate all'imposta possono essere irrogate sia congiuntamente all'avviso di accertamento sia con atto autonomo, purché quest'ultimo sia emesso contestualmente al primo.
- La contestazione sanzionatoria nei confronti del cessionario che abbia ricevuto una fattura irregolare è autonoma rispetto alla pretesa impositiva rivolta al cedente, poiché il cessionario risponde solo della mancata regolarizzazione della fattura e non del pagamento dell'imposta.
- Ai fini IVA, la cessione di un immobile da parte di un ente pubblico è imponibile quando l'ente abbia operato con modalità analoghe a quelle di un produttore o commerciante e risultino trasferimento della proprietà e incasso del corrispettivo.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto dell'atto sanzionatorio su una premessa relativa alla non imponibilità IVA dell'operazione che è smentita da un precedente vincolante della stessa Corte, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame.
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