Cassazione Civile, Sentenza n. 2145/2021 del 29/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Paolo Dacasto per tardività (ricorso depositato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza), ritenendo inapplicabile la sospensione feriale dei termini (art. 1 L. n. 742/1969) alle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione in materia lavoristica in quanto, a seguito del d.lgs. n. 150/2011, tutte le opposizioni sono regolate dal rito del lavoro e quindi non ricadrebbero nella sospensione; il ricorrente sosteneva che la sospensione feriale resta applicabile alle opposizioni che non siano espressamente previste dall'art. 35 L. n. 689/1981 (comma 4) come relative a omissioni contributive, e che il d.lgs. 150/2011 ha inciso solo sul rito, non sulla natura sostanziale delle controversie.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso. La Corte ha ritenuto che il rinvio al "rito del lavoro" operato dal d.lgs. n. 150/2011 è di natura procedurale e non modifica automaticamente la qualificazione sostanziale delle controversie. Pertanto permane la distinzione originaria dettata dall'art. 35 L. n. 689/1981: le opposizioni ad ordinanza-ingiunzione relative a omissioni totali o parziali di contributi (o eziologicamente connesse) restano escluse dalla sospensione feriale, mentre le altre opposizioni in materia di lavoro/previdenza devono invece essere considerate soggette alla sospensione dei termini nel periodo feriale ai sensi dell'art. 3 L. n. 742/1969. Conseguentemente la decisione della Corte d'appello di Torino (che aveva escluso la sospensione e dichiarato l'appello tardivo) è stata censurata; il ricorso di Dacasto è accolto secondo le modalità indicate dalla Cassazione.
Norme richiamate
L. 27 luglio 1969, n. 742 (art. 1 e art. 3)
L'art. 3 esclude la sospensione feriale dei termini per le controversie di lavoro indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.; la Corte interpreta che la sospensione opera in generale per le cause di lavoro, ma va determinata dalla sostanziale natura della controversia e non dal mero richiamo al rito del lavoro operato dal d.lgs. 150/2011
L. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 35)
Stabilisce la distinzione tra opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni per omissioni contributive (comma 4, soggette al rito del lavoro e quindi storicamente escluse dalla sospensione feriale) e le altre ipotesi (comma 7). La Corte ritiene che tale distinzione, pur coordinata con il d.lgs. 150/2011, conservi rilevanza sostanziale
Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (art. 6)
Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo
Il rinvio al rito del lavoro è da intendersi quale modello processuale di riferimento. Secondo la Corte, tale rinvio non elide la distinzione sostanziale operata dall'art. 35 L. n. 689/1981 né modifica automaticamente l'applicabilità della sospensione feriale
Codice di procedura civile (artt. 409 e 442 c.p.c.)
Definiscono la nozione di "controversie di lavoro"; la Corte utilizza questi criteri sostanziali per stabilire se una causa rientri nell'ambito in cui l'art. 3 L. n. 742/1969 esclude la sospensione feriale
Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (art. 34 - modifica art. 22 L. n. 689/1981)
"Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150."
Modifica formale della disciplina del giudizio di opposizione; la Corte rileva che la sostituzione normativa ha finalità di semplificazione procedurale e non incide sulla qualificazione sostanziale delle controversie ai fini della sospensione feriale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Un. n. 63/2000 e successive)
Principio consolidato secondo cui la distinzione prevista dall'art. 35 L. n. 689/1981 ha efficacia qualificatoria: solo le opposizioni relative ad omissioni contributive sono da considerare eccezione e non rientranti nelle controversie di lavoro ai fini della sospensione feriale; la Corte conferma e mantiene tale orientamento
Riferimenti costituzionali e giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., ord. n. 61/1985 e n. 61/1992)
La Corte Costituzionale ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione della sospensione per le opposizioni connesse a omissioni contributive, confermando la ragionevolezza della distinzione normativa (tutela dell'effettività delle prestazioni previdenziali)
Massime di principio
- Per stabilire se si applica la sospensione feriale dei termini (10 agosto - 15 settembre) nelle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione in materia lavoristica/previdenziale, occorre valutare la natura sostanziale della controversia: sono decisive gli artt. 409 e 442 c.p.c. e l'art. 35 L. n. 689/1981, non la sola qualificazione del rito.
- Se l'opposizione riguarda omissione totale o parziale del versamento dei contributi (o violazioni eziologicamente connesse), la sospensione feriale non si applica (eccezione rilevante e consolidata).
- Se l'opposizione riguarda altre violazioni in materia di lavoro o previdenza (non legate all'omissione contributiva), la sospensione feriale dei termini si applica anche se il processo è regolato dal rito del lavoro ai sensi del d.lgs. n. 150/2011.
- Il richiamo al "rito del lavoro" da parte del d.lgs. n. 150/2011 è prevalentemente procedurale: non deve essere interpretato come modificazione automatica della disciplina sostanziale (diritto soggettivo vs. interesse legittimo) ai fini delle sospensioni o di altri istituti di favore.
- In pratica, nel calcolo dei termini processuali per opposizioni ad ordinanza-ingiunzione in materia lavoristica, verificare preliminarmente se la vicenda concerne omissioni contributive; in tal caso non conteggiare la sospensione feriale, altrimenti tenerne conto.
- Questioni organizzative (es. assegnazione ai giudici del lavoro) o regimi fiscali e di spese possono essere gestiti con provvedimenti organizzativi o normativi specifici e non incidono sulla valutazione della natura della controversia ai fini della sospensione feriale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2065/2021 del 29/01/2021
- Sentenza civile · 29 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2066/2021 del 29/01/2021
- Sentenza civile · 29 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2067/2021 del 29/01/2021
- Sentenza civile · 29 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2068/2021 del 29/01/2021
- Sentenza civile · 29 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2069/2021 del 29/01/2021
- Sentenza civile · 29 gen 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 2070/2021 del 29/01/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →