Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32689/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Firenze per omissione immotivata dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. La censura ha rilevato che, pur essendo dovuta la sospensione della patente in concreto, il giudice non l'ha disposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla sospensione della patente di guida e ha rinviato il punto al Tribunale di Firenze per nuova determinazione dell'entità della sanzione amministrativa nel rispetto del periodo stabilito dall'art. 186, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.285/1992. La Cassazione ha confermato la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. quando il giudice, pronunciando sul patteggiamento, omette di applicare sanzioni amministrative accessorie dovute.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    commi 2, lett. c) e 2-sexies

    La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 186, che il giudice deve disporre anche nella sentenza di patteggiamento quando ricorrono i presupposti; la durata va determinata nel rispetto del periodo indicato dalla norma.

  • art. 444 ss. cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento del patteggiamento; la sentenza impugnata è stata resa nell'ambito di tale procedimento.

  • art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha confermato che il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione ex art. 606, comma 2, contro la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La Corte precisa che tale disposizione (introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n.103) non è la disciplina applicabile al ricorso del pubblico ministero per omissione di sanzioni amministrative accessorie, in considerazione del carattere autonomo di tali sanzioni.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Rilevata solo in riferimento all'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis; la Corte distingue la disciplina prevista da tale legge dalla fattispecie del ricorso per omissione di sanzioni amministrative accessorie.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018; Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019; Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017; Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022

    Richiamate per affermare: a) la possibilità di ricorso per cassazione del PM ex art. 606 per omissione di sanzioni amministrative nel patteggiamento; b) la qualificazione della sospensione della patente come sanzione amministrativa accessoria (non pena accessoria); c) i criteri da seguire nel nuovo giudizio per la determinazione dell'entità della sanzione.

Massime di principio

  • La sospensione della patente prevista dall'art. 186 del d.lgs. n.285/1992 è una sanzione amministrativa accessoria che il giudice deve disporre anche quando omologa un patteggiamento, salvo motivazione aderente ai limiti normativi.
  • Il pubblico ministero può impugnare in Cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento che omette l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie dovute; non si applica la disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, quando la questione riguarda sanzioni amministrative autonome.
  • La natura amministrativa della sospensione della patente esclude che essa sia trattata come pena accessoria ai fini delle regole sul ne bis in idem elaborate dalla Corte EDU; ciò non impedisce al legislatore di prevedere pluralità di sanzioni applicabili nello stesso procedimento.
  • In caso di annullamento limitato alla sanzione amministrativa accessoria il giudice di rinvio deve determinare la durata della sospensione nel rispetto della forbice prevista dalla norma e sulla base dei criteri giurisprudenziali richiamati dalla Cassazione.
  • Quando si valuta la correttezza di una sentenza di patteggiamento, occorre controllare espressamente se il giudice ha applicato tutte le sanzioni previste dalla legge o ha motivato adeguatamente la loro omissione; l'omissione non motivata può essere censurata e correggibile in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.