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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17194/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati connessi agli artt. 74 e 73 del T.U. stupefacenti. Deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi relativi al reato associativo, sostenendo che le intercettazioni ed i singoli episodi (consegne di modiche quantità in cambio di piccole somme, spesso 20/50 euro) dimostrerebbero solo comportamenti occasionali e marginali, non una stabile partecipazione al sodalizio; denuncia altresì violazione di legge (art. 274 c.p.p.) rispetto alla valutazione degli indizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le valutazioni di fatto svolte dal GIP e dal Tribunale del riesame (direttive ricevute, conoscenza delle dinamiche associative, ruolo di inserimento nel gruppo e ripetuti episodi di consegna di droga con compensi) fossero adeguatamente motivate e insindacabili in sede di legittimità, in assenza di un provato travisamento delle intercettazioni o di critiche specifiche di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)

    Norma richiamata per la contestazione di reati connessi all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (intercettazioni, ripetuti episodi e ruoli interni) giustificassero la misura cautelare per partecipazione all'associazione.

  • art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)

    Norma relativa ai delitti di illecita detenzione e cessione di stupefacenti; utilizzata per contestare i singoli episodi di cessione che, pur modesti nel compenso, sono stati valutati come ripetuti e coerenti con il modus operandi dell'organizzazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiama il limite alla esposizione fattuale nel ricorso per cassazione (necessità di sintesi e specificità): la Corte ha applicato tale limite dichiarando il ricorso generico quando riproponeva le stesse censure di merito già esaminate dal riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente come presunta violazione di legge nella valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a dimostrare un vizio di motivazione o un travisamento della prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica l'adeguatezza, coerenza e logicità della motivazione, non rivaluta i fatti a meno che non sia provato un travisamento della prova.
  • La mera prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto (censura di merito) non integra automaticamente un vizio di legittimità; chi impugna deve indicare specifici errori di diritto o un travisamento decisivo delle prove.
  • Quando si contesta l'interpretazione di intercettazioni è essenziale produrre le trascrizioni integrali e dimostrare concretamente l'errore interpretativo o il travisamento, altrimenti l'analisi del giudice di merito resta vincolante.
  • Singoli episodi apparentemente marginali possono assumere rilievo indiziario complessivo se si inseriscono in un quadro ripetuto, coerente e collegato a direttive e ruoli organizzativi: la somma e la coerenza degli episodi può giustificare gravità indiziaria.
  • Nei ricorsi penali è necessario formulare censure specifiche e giuridicamente fondate; argomentazioni generiche o la sola riproposizione del merito già esaminato dal giudice di merito espongono all'inammissibilità e a sanzioni economiche.

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