Cassazione Civile, Ordinanza n. 34759/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia riguarda il reclamo, poi il ricorso per cassazione, avverso la sentenza che ha confermato il fallimento di una società in liquidazione. La società ricorrente ha contestato, con dieci motivi, sia profili processuali sia il merito dell’accertamento dell’insolvenza. In sintesi: ha dedotto l’omessa pronuncia sull’eccezione di abuso dell’istanza di fallimento; ha sostenuto che, nel giudizio di rinvio, alcune contestazioni sulla legittimazione dei creditori istanti non potevano dirsi precluse per mancata riproposizione nel precedente giudizio di cassazione; ha censurato il riconoscimento del credito di uno dei creditori, ritenendo la motivazione apparente e omessa in relazione alle doglianze sulla legittimazione e sull’ammontare del credito; ha contestato la valutazione del passivo e l’asserito carattere definitivo dello stato passivo; ha criticato l’interpretazione del rapporto con la società terza debitrice dell’attivo, sostenendo che il giudice avesse confuso un credito diverso e avesse apoditticamente escluso l’esistenza di un effettivo riconoscimento di debito; ha dedotto che il credito verso la terza società fosse esigibile e che il giudice avesse erroneamente valorizzato l’incertezza nell’an e nel quantum, nonché i tempi di realizzo, senza adeguata motivazione; ha inoltre denunciato omesso esame di documenti e fatti decisivi, nonché la violazione dell’onere della prova quanto alla dimostrazione dell’esigibilità e della consistenza dell’attivo; infine, ha contestato la condanna alle spese pronunciata anche nei confronti del legale rappresentante in proprio ex art. 94 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati tutti i motivi: ha escluso l’omessa pronuncia sull’asserito abuso dell’istanza di fallimento; ha affermato che le censure sulla legittimazione dei creditori istanti erano comunque inammissibili e che la decisione di merito si sorreggeva su una ratio autonoma relativa all’accertamento del credito; ha ritenuto generiche e non autosufficienti le doglianze su documenti, fatti decisivi e omesso esame; ha giudicato non apparente la motivazione sull’inesistenza del riconoscimento di debito, spiegando che la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente sul carattere condizionato e non effettivo dell’impegno della terza società; ha confermato che, ai fini dell’insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve considerare anche la concreta possibilità e la tempistica di realizzo dell’attivo, e che il credito verso la terza società non era certo, esigibile e prontamente liquidabile; ha infine dichiarato inammissibile il motivo relativo alla condanna del legale rappresentante ex art. 94 c.p.c., poiché il ricorso era stato proposto solo dalla società e non anche dal rappresentante in proprio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte territoriale aveva comunque deciso con argomentazioni incompatibili con la pretesa non esaminata.
art. 18 L.F.
È richiamato in relazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e alle censure sulla legittimazione dei creditori istanti.
La Corte richiama il tema della riproposizione delle questioni assorbite, chiarendo che nel caso deciso non vi era giudicato implicito ostativo, ma una autonoma ratio di merito.
È richiamato nel contesto del giudizio di rinvio, nel quale le questioni assorbite possono essere riproposte secondo i limiti processuali rilevanti.
art. 6 L.F.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul credito di uno dei creditori istanti, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per contestare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente o costituzionalmente rilevante.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare omesso esame e erronea valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che il motivo in sostanza mirava a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso l’anomalia motivazionale.
Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 5 L.F.
La Corte ribadisce che, per la società in liquidazione, l’insolvenza va valutata considerando se l’attivo consenta l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori, tenendo conto anche dei tempi e delle concrete possibilità di realizzo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare lesione del diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.
Richiamato nel pregresso giudizio di cassazione che aveva condotto al rinvio per violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce i limiti del controllo sul vizio motivazionale dopo la riforma del 2012, ammettendo solo l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante e non la mera insufficienza.
art. 98 L.F.
Richiamato in relazione alle opposizioni allo stato passivo prodotte dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova sul credito verso la terza società; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese in favore dei controricorrenti.
La Corte afferma che la condanna del rappresentante legale in proprio integra una responsabilità processuale distinta, impugnabile solo dal soggetto direttamente inciso.
È richiamato per escludere che una parte possa far valere in giudizio una posizione processuale altrui.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione e l’abbia disattesa con una motivazione incompatibile con la tesi della parte.
- Le questioni dichiarate assorbite nel giudizio di merito possono essere riproposte nel giudizio di rinvio; tuttavia, se la decisione impugnata si fonda su una autonoma ratio decidendi non efficacemente censurata, le ulteriori doglianze diventano inammissibili per difetto di interesse.
- Ai fini del vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto della questione o del documento, la sua collocazione processuale e la sua decisività; la generica riproduzione per relationem o il mero richiamo a pagine di atti non soddisfa l’onere di autosufficienza.
- L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando presenti anomalie estreme che si risolvono in motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o perplessità obiettiva; non è più deducibile la mera insufficienza argomentativa.
- Nella valutazione dell’insolvenza della società in liquidazione, il giudice deve considerare non solo l’esistenza astratta dell’attivo, ma anche la sua effettiva realizzabilità e i tempi necessari per convertirlo in liquidità utile a soddisfare integralmente i creditori.
- Quando l’attivo è costituito da un credito verso un terzo, il giudice può valorizzare, ai fini dell’insolvenza, l’incertezza del credito nell’an e nel quantum, nonché l’inaffidabilità della sua esigibilità in tempi ragionevoli.
- La censura relativa a una condanna pronunciata nei confronti del legale rappresentante in proprio è inammissibile se l’impugnazione è proposta solo dalla società, perché la relativa responsabilità processuale appartiene a un soggetto distinto e va fatta valere dal diretto interessato.
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