Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26219/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la censura attinente alla pena non potesse essere scrutinata perché non riguardava una sanzione illegale ma solo il merito della sua determinazione nell'ambito di un concordato in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in accoglimento di una proposta concordata tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena per i reati a lui ascritti. L'unico motivo dedotto lamentava violazione di legge per erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p., sostenendo in sostanza un vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione del giudice; non sono invece deducibili censure sui motivi rinunciati o sulla quantificazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale, circostanza non ricorrente nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il sindacato di legittimità è limitato ai vizi della formazione del consenso, del consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena non possono essere oggetto di ricorso se la doglianza non si traduce in illegalità della sanzione.

  • art. 133-bis c.p.

    La deduzione di errata applicazione dei criteri di determinazione della pena è inammissibile ove non si alleghi una pena fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio ex art. 599-bis non è ammissibile la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla validità del consenso delle parti o alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che investono motivi rinunciati con il concordato, salvo che emergano profili di illegalità della pena applicata.
  • L'erronea applicazione dei criteri di commisurazione della pena non è deducibile in cassazione quando la sanzione irrogata resta entro i limiti edittali e non risulta diversa da quella prevista dalla legge.
  • Nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p. non è ammissibile dedurre in cassazione la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il vizio emerga nei limiti di controllo consentiti dal tipo di decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.