Cassazione Civile, Ordinanza n. 01504/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato aveva proposto opposizione avverso la liquidazione del compenso professionale riconosciutogli per l'attività svolta in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di natura previdenziale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo corretto un compenso liquidato in misura molto inferiore a quella rivendicata. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, la violazione dei criteri di liquidazione delle tariffe professionali: sosteneva che, per controversie previdenziali, il valore della causa andasse determinato ex art. 13, comma 1, c.p.c. in base all'ammontare delle somme dovute per due anni e che, applicando i minimi del D.M. n. 55 del 2014 e poi la riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato ex art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, il compenso dovuto fosse pari a euro 644,25 oltre accessori, non già euro 205 oltre accessori come liquidato dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura perché il Tribunale aveva applicato una liquidazione non conforme ai valori minimi della tariffa professionale per le cause previdenziali, correttamente individuando lo scaglione di valore secondo l'art. 13, comma 1, c.p.c., ma poi liquidando un compenso inferiore ai minimi previsti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato e ha deciso nel merito, riconoscendo al ricorrente il compenso di euro 644,25 oltre IVA e Cassa avvocati. Ha inoltre condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e della precedente fase di opposizione, mentre ha compensato integralmente le spese nel rapporto processuale tra ricorrente e INPS, perché l'ente era stato evocato solo ai fini della litis denuntiatio e non era stata proposta domanda nei suoi confronti. Nella successiva correzione di errore materiale, la Corte ha rettificato il dispositivo dell'ordinanza n. 1504/2023 sostituendo la parola 'controricorrente' con 'ricorrente' nella parte relativa alla liquidazione delle spese di legittimità e ha escluso la liquidazione di spese nel procedimento di correzione.
Norme richiamate
serve a determinare il valore della controversia nelle cause previdenziali in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
i compensi vanno liquidati applicando i valori minimi previsti per lo scaglione di valore individuato; la liquidazione non può scendere sotto tali minimi.
art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002
il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è ridotto del 50% rispetto al compenso tabellare.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
fondano il procedimento di correzione degli errori materiali, di natura sostanzialmente amministrativa.
nel procedimento di correzione degli errori materiali non si liquida spese, perché non è configurabile soccombenza.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso dell'avvocato per attività svolta in favore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve applicare i parametri vigenti per la materia trattata e non può scendere sotto i valori minimi previsti per lo scaglione di valore correttamente individuato.
- Nelle controversie previdenziali il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso professionale, si determina secondo il criterio dell'art. 13, comma 1, c.p.c., con riferimento all'ammontare delle somme dovute per due anni.
- La riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato si applica dopo aver determinato il compenso tabellare secondo i parametri minimi di legge.
- Quando la questione è soltanto di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura non contenziosa, non può essere pronunciata condanna alle spese per mancanza di una vera soccombenza.
- Se un ente è evocato nel giudizio solo ai fini della litis denuntiatio e non è proposta alcuna domanda nei suoi confronti, le spese possono essere compensate tra tale ente e la parte ricorrente.
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