Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17640/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento della lavoratrice da parte del precedente ente gestore di un centro di formazione professionale e dalla successiva pretesa di far valere, nei confronti del nuovo ente gestore, un obbligo di assunzione o di riassunzione. La lavoratrice chiedeva di accertare l'esistenza di un contratto a favore di terzo o, in alternativa, di una vicenda traslativa dell'azienda tale da imporre l'assunzione alle dipendenze del nuovo ente, con costituzione del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c., oltre al risarcimento del danno da mancata assunzione e da perdita di professionalità. In primo grado era stata riconosciuta solo una domanda subordinata di precedenza nelle assunzioni e un ristoro per la perdita di professionalità. La Corte d'appello, però, ha riformato la decisione e ha rigettato tutte le domande, ritenendo che un precedente giudizio tra le parti, definito anche in Cassazione, avesse già consolidato l'effetto risolutivo del rapporto per mancata impugnazione del licenziamento; da ciò ha desunto l'irrilevanza di ogni ulteriore questione sul trasferimento d'azienda o sul preteso contratto a favore di terzo. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha censurato: 1) la violazione del giudicato e del principio ne bis in idem; 2) l'erronea formazione del giudicato interno e l'effetto delle impugnazioni; 3) l'erronea ritenuta necessità dell'appello incidentale; 4) la violazione del principio di specificità dei motivi di appello; 5) l'erronea valutazione dell'interesse ad impugnare; 6) la violazione del contraddittorio per avere la Corte d'appello deciso su una questione rilevata d'ufficio senza previa discussione; 7) l'omessa/erronea qualificazione dell'accordo tra gli enti come contratto a favore di terzo e il vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché il precedente giudicato esterno formatosi sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento aveva stabilizzato l'effetto estintivo del rapporto di lavoro; per tale ragione ogni domanda fondata sulla permanenza del rapporto o su un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. era ormai priva di interesse e comunque irrilevante. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto dei primi tre. I motivi sesto e settimo sono stati reputati non ammissibili: quanto all'asserita violazione del contraddittorio, la ricorrente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere se la questione fosse stata tempestivamente sottoposta; quanto alla qualificazione dell'accordo negoziale, la censura mirava in sostanza a un riesame del merito dell'interpretazione contrattuale, non consentito in sede di legittimità, e comunque la sentenza impugnata si era espressamente pronunciata sul punto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno impedisce di rimettere in discussione la questione già definitivamente decisa tra le stesse parti.

  • art. 324 c.p.c.

    il passaggio in giudicato della sentenza preclude il riesame della questione coperta dal decisum definitivo.

  • art. 329 c.p.c.

    viene richiamato per contestare gli effetti dell'acquiescenza e del giudicato sulle parti non impugnate.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato in relazione alle modalità di impugnazione e alla riproposizione delle questioni.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato sul tema degli effetti della riforma o cassazione sulle parti della sentenza impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato sul requisito di specificità dei motivi di appello.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in tema di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte o assorbite.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare l'interesse ad agire e ad impugnare.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione al contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel precedente giudizio per omessa pronuncia su alcune domande e questioni.

  • art. 1411 c.c.

    richiamato per sostenere la qualificazione dell'accordo come contratto a favore di terzo.

  • art. 2112 c.c.

    il trasferimento d'azienda è irrilevante nel caso concreto perché il rapporto era già estinto per mancata impugnazione del licenziamento.

  • art. 2932 c.c.

    invocato come base della richiesta di costituzione coattiva del rapporto di lavoro.

  • art. 47, comma 6, legge n. 428/1990

    richiamato in relazione al diritto di precedenza nelle assunzioni in caso di trasferimento d'azienda.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno della doglianza sul diritto di difesa e sul giusto processo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    previsto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    richiamato in combinazione con il comma 1 quater per il contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno formatosi su una statuizione che rende definitivo l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro preclude ogni successiva domanda che presupponga la permanenza del rapporto stesso, anche se proposta con diversa qualificazione giuridica o in altro giudizio.
  • Quando il rapporto di lavoro è definitivamente cessato per mancata e tempestiva impugnazione del licenziamento, la questione dell'esistenza di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. diventa irrilevante ai fini della pretesa di prosecuzione del rapporto verso il cessionario.
  • In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione di un atto negoziale è ammissibile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione effettivamente viziata; non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del merito interpretativo contrapponendo una lettura alternativa plausibile.
  • La denuncia di violazione del contraddittorio per questione rilevata d'ufficio richiede che la parte indichi in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato tempestivamente.
  • Se la sentenza impugnata ha comunque deciso espressamente sulla questione dedotta, non è configurabile omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.