Cassazione Penale, Sentenza n. 38164/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) in relazione all'art. 15 c.p., deducendo che non poteva configurarsi il reato di ricettazione di un assegno clonato con clausola di non trasferibilità, richiamando la depenalizzazione del falso in scrittura privata e la sussidiarietà dell'art. 648 c.p., sostenendo inoltre che la ricorrente avesse almeno concorso nella falsificazione dell'assegno; (2) violazione di legge con riferimento agli artt. 129 e 157 c.p., contestando la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di truffa (art. 640) e falsificazione/documenti (art. 497-bis, secondo comma) commessi l'8 agosto 2016, sostenendo che il termine massimo di prescrizione era già decorso alla data della sentenza d'appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel primo motivo (per genericità e mancato confronto con la motivazione e con il fatto concreto di reato, ossia ricettazione di assegno provento di furto). Il secondo motivo è stato parzialmente fondato: il reato di truffa ex art. 640 c.p., consumato l'8/08/2016, è dichiarato estinto per prescrizione perché il termine massimo (anni 7 e mesi 6) era già decorso; il reato previsto dall'art. 497-bis, secondo comma, non è estinto (per effetto dell'aggravante speciale il massimo edittale era superiore e la prescrizione non era maturata). Si è disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo all'art. 640 c.p. (eliminando la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa), e la pena complessiva è stata rideterminata per i residui reati in anni 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Reato di truffa; nel caso concreto la Corte ha ritenuto consumato il reato il 8/08/2016 e che il relativo termine massimo per la prescrizione (anni 7 e mesi 6) si fosse già completamente verificato alla data della sentenza d'appello, determinando l'estinzione per prescrizione.
Norma sulla ricettazione: richiamata in sede di deduzione difensiva come norma 'sussidiaria' rispetto ad altre fattispecie; la Corte ha però ritenuto che il fatto concreto contestato fosse ricettazione di assegno provento di furto (non diversa provenienza) e non ha accolto la censura connessa.
art. 497-bis, secondo comma, cod. pen.
Falsificazione/illecita circolazione di documenti di identificazione con aggravante speciale. La Corte ha ritenuto che, per la formulazione ratione temporis, l'aggravante elevasse il massimo edittale (fissando il termine prescrizionale in anni 9, mesi 4 e giorni 15) e dunque la prescrizione non era maturata per tale reato.
Richiamato dal ricorso nella censura sulla configurabilità della ricettazione in presenza di assegno 'non trasferibile' e di eventuale depenalizzazione del falso in scrittura privata; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente argomentata rispetto al fatto concreto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); richiamata come titolo formale del primo motivo del ricorso.
Norma che riguarda la prescrizione e i termini di estinzione del reato; citata nel secondo motivo in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione.
Stabilisce il criterio per il calcolo del termine massimo necessario alla prescrizione in relazione al massimo edittale; la Corte ha applicato l'art.157 per determinare i termini prescrizionali (anche nel confronto tra il delitto semplice e la fattispecie aggravata ex art.497-bis, comma 2).
art. 620, comma 1, lett. a) e l), cod. proc. pen.
Norma che disciplinerà la rideterminazione della pena in Cassazione: la Corte ha rideterminato la pena per i reati residui mediante espunzione dell'aumento di pena relativo alla continuazione.
Massime di principio
- Per la Corte di Cassazione un motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi direttamente con la motivazione impugnata e con i fatti concreti: argomentazioni generiche sono inammissibili.
- La prescrizione va determinata confrontando la data di consumazione del reato con il termine massimo previsto dal massimo edittale, applicando gli articoli 157 e 129 c.p.; le aggravanti che innalzano il massimo edittale prolungano il termine prescrizionale.
- In presenza di più reati avvinti dalla continuazione, la declaratoria di prescrizione di uno soltanto può comportare l'annullamento senza rinvio limitato a quel capo e la conseguente rideterminazione della pena per i reati residui mediante espunzione della parte di aumento correlata alla continuazione.
- Le censure che impugnano la qualificazione giuridica del fatto (es. ricettazione vs concorso nella falsificazione) devono dimostrare concretamente il nesso probatorio con la diversa fattispecie e spiegare perché la motivazione della sentenza sarebbe errata; altrimenti sono considerate generiche.
- Quando si deduce la prescrizione in Cassazione è utile che la difesa indichi espressamente il computo del termine prescrizionale (data di consumazione, massimo edittale applicabile, eventuali cause di sospensione/interruzione) per agevolare l'accoglimento della doglianza.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione può essere pronunciata anche in sede di Cassazione (annullamento senza rinvio) quando il giudice ritenga manifestamente maturata la prescrizione alla data della sentenza impugnata.
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