Cassazione Penale, Sentenza n. 13894/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione della diminuente prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (rito abbreviato). Dopo aver determinato la pena base in otto mesi di reclusione e 80 euro di multa, la Corte di appello ha irrogato la pena finale in sei mesi e 53,33 euro di multa, applicando in modo difforme la riduzione prevista dalla legge. Il ricorrente ha dedotto che la diminuzione prevista per il rito abbreviato per i delitti è pari a un terzo e che, applicata correttamente, avrebbe dovuto portare la pena a cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 53 euro di multa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e l'ha rideterminata applicando la diminuente di legge (un terzo) sulla pena base: pena base 8 mesi e 80 euro; pena rideterminata in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 53,00 di multa. La decisione è stata motivata con l'indicazione che la diminuente per il rito abbreviato, nel caso di delitto, è fissata dal legislatore in misura di un terzo e va applicata correttamente.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La diminuente per il rito abbreviato è di misura fissa (un terzo) quando si procede per un delitto; va applicata sulla pena base e la riduzione deve essere determinata matematicamente secondo la misura prevista dalla legge.
artt. 110, 56, 624-bis cod. pen.
Indicano la fattispecie e la collaborazione di più persone: artt. 110 e 56 in tema di concorso di persone nel reato; art. 624-bis qualifica il delitto (furto con strappo o equivalente, come contestato nel caso) che ha portato alla determinazione della pena base.
Massime di principio
- Quando si procede con rito abbreviato per un delitto la diminuzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. è di un terzo e va applicata in misura fissa; non è discrezionale.
- La riduzione va calcolata sulla pena base determinata dal giudice e convertita correttamente in mesi/giorni e importo della multa rispettando le frazioni resultanti (es. 8 mesi ridotti di un terzo = 5 mesi e 10 giorni).
- Se il giudice d'appello applica la diminuente in modo errato la Cassazione può annullare la parte relativa alla pena e rideterminarla senza rinvio quando il calcolo è evidentemente errato e la misura corretta è desumibile dagli atti.
- Nel criticare una determinazione di pena è opportuno indicare con precisione il calcolo della riduzione (pena base, misura della diminuzione, risultato in mesi/giorni e importo della multa) per consentire alla Cassazione di rideterminare la pena senza rinvio.
- La Procura generale in sede di cassazione può condividere la doglianza del ricorrente e chiedere l'annullamento parziale; ciò facilita la rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione.
Testo integrale
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