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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17198/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione commerciale relativo a un immobile sito in Napoli. Le locatrici avevano intimato sfratto per morosità per il mancato pagamento di alcuni canoni e avevano chiesto il rilascio dell'immobile. La società conduttrice si era opposta sostenendo di avere in realtà corrisposto somme superiori a quelle risultanti dal contratto registrato, perché tra le parti sarebbe esistito anche un secondo contratto non registrato che prevedeva un canone più elevato. Su tale presupposto, la conduttrice aveva proposto domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito per l'importo asseritamente pagato in eccedenza, previa declaratoria di nullità del contratto non registrato. In appello, le locatrici avevano ottenuto il rigetto della domanda di ripetizione di indebito, e la società ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso, tuttavia, è stato deciso solo sul piano processuale, perché la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità per mancato deposito, nel termine, della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica, nonostante nel ricorso fosse stata dichiarata l'avvenuta notificazione della sentenza via PEC.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza d'appello le era stata notificata via PEC, con conseguente onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione o i messaggi PEC; tale deposito non era stato effettuato tempestivamente, essendo avvenuto solo successivamente con l'istanza di decisione, quando ormai tardivo. La Corte ha quindi escluso che la tardiva produzione potesse sanare il vizio e ha ritenuto non utile la prova della tempestività calcolata dalla data di pubblicazione della sentenza, perché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione già dichiarata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente che alleghi la notificazione della sentenza impugnata ha l'onere, a pena di improcedibilità, di depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza con la relata di notifica ovvero i messaggi PEC equivalenti; la produzione tardiva non sana il vizio.

  • art. 325 c.p.c.

    La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso implica il decorso del termine breve per impugnare.

  • art. 372 c.p.c.

    Non è possibile utilizzare il deposito successivo e tardivo di documenti per superare la mancata produzione richiesta dall'art. 369 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conformità tra proposta del relatore e decisione finale consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria per abuso del processo nei casi previsti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte ha ritenuto applicabile la condanna per responsabilità aggravata e l'ulteriore somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende, nei limiti di legge.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione di improcedibilità per omissione del deposito richiesto non viola il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La previsione dell'improcedibilità è ritenuta compatibile con il giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    La sanzione processuale è ritenuta compatibile con il diritto a un equo processo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere processuale di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza corredata della relata di notifica o della documentazione PEC equivalente; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • La produzione successiva della documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c. non sana la precedente omissione, perché l'onere documentale va assolto nel termine perentorio stabilito dalla norma.
  • L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione opera anche d'ufficio e prescinde dalla mancata contestazione della controparte.
  • La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza nel ricorso determina il decorso del termine breve di impugnazione; non è quindi sufficiente invocare il termine lungo dalla pubblicazione se il ricorrente ha già allegato la notificazione.
  • La disciplina dell'improcedibilità per violazione dell'art. 369 c.p.c. è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, essendo una prescrizione preliminare e non sproporzionata.
  • In caso di decisione finale conforme alla proposta accelerata, la Corte può applicare la sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore condanna pecuniaria prevista dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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