Cassazione Civile, Ordinanza n. 05227/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, pur avendo nuovamente rigettato l'appello dell'Ufficio e quindi confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento, aveva compensato le spese del grado. La ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per error in procedendo e per vizi di motivazione, lamentando che il giudice di merito non aveva provveduto alla liquidazione delle spese dei tre gradi di giudizio in suo favore e, soprattutto, non aveva esplicitato gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. Ha dedotto anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, commi 1, nn. 3 e 4, c.p.c., evidenziando che la Corte di cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, aveva già disposto il regolamento delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese richiede l'esplicitazione in motivazione di gravi ed eccezionali ragioni, che non possono essere illogiche o erronee. Nel caso concreto la motivazione della compensazione, ancorata alla generica "particolarità della vicenda processuale" e a un richiamo alla necessità di rivisitare la decisione di primo grado, è stata giudicata insufficiente e contraddittoria, poiché la decisione di merito aveva in realtà confermato l'annullamento dell'atto impugnato rigettando l'appello dell'Ufficio. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente per la corretta e congrua regolazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammissibile solo se il giudice esplicita in motivazione gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione generica, illogica o erronea integra violazione di legge denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge e nullità della sentenza per error in procedendo e vizi motivazionali relativi alla statuizione sulle spese.
Ordinanza n. 28316/2019
Il precedente di cassazione aveva cassato con rinvio disponendo anche il regolamento delle spese di lite, circostanza valorizzata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla successiva compensazione.
Cass. 8 aprile 2024, n. 9312
È richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede l'indicazione in motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali è legittima solo se sorretta da una motivazione specifica che indichi gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sufficiente un richiamo generico alla particolarità della vicenda.
- La mancata esplicitazione delle ragioni della compensazione, o il ricorso a motivazioni illogiche o contraddittorie, integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Se il giudice di rinvio conferma il decisum favorevole alla parte vittoriosa, la compensazione delle spese non può essere giustificata da un riferimento astratto alla necessità di rivisitare una decisione di primo grado che sia stata in concreto confermata.
- Quando la Corte di cassazione ha già disposto il regolamento delle spese nel provvedimento rescindente, il giudice di rinvio deve attenersi a tale assetto e motivare in modo congruo ogni eventuale diversa regolazione.
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