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Sentenza

Sentenza n. 6632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso in ottemperanza, liquidando le spese del primo grado in € 400,00 oltre accessori e contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio di ottemperanza. Ha dedotto l’inadeguatezza della liquidazione di € 400,00, ritenendola lesiva del decoro professionale e in violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché degli artt. 24 e 111 Cost. Il TAR aveva giustificato la quantificazione ridotta rilevando che, nella medesima camera di consiglio, il difensore aveva discusso tre cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione. L’appellante ha chiesto la liquidazione delle spese secondo i parametri ministeriali, dichiarando il difensore antistatario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto eccessivamente esigua la somma di € 400,00, richiamando la propria giurisprudenza su fattispecie analoghe relative all’ottemperanza per l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Pur riconoscendo che la quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ha affermato che non possono essere liquidate somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. Le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado sono state quindi rideterminate in € 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato, anch’esse distratte in favore del difensore antistatario. La misura delle spese d’appello è stata rapportata al valore della controversia, coincidente con il solo capo sulle spese di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il fondamento della prestazione oggetto del giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata chiesta in ottemperanza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”

    Consente al giudice di motivare mediante integrale richiamo a precedenti conformi, quando questi riguardino una questione già esaminata in fattispecie analoghe.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Legittima una motivazione sintetica fondata sul rinvio a un precedente conforme.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    L’obbligo di sintesi consente, nel caso di questione già definita da precedenti conformi, il richiamo integrale alle relative motivazioni.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    È richiamato dall’appellante in relazione alla regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    È richiamato dall’appellante in relazione ai limiti della compensazione e alla corretta liquidazione delle spese.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È invocato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali; il giudice ritiene comunque non ammissibile una liquidazione meramente simbolica e lesiva del decoro professionale.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dall’appellante a sostegno della contestazione della liquidazione delle spese.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dall’appellante a sostegno della contestazione della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma tale discrezionalità non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale del difensore.
  • La circostanza che più controversie analoghe siano state trattate nella medesima camera di consiglio e presentino attività difensiva ripetitiva o standardizzata può incidere sulla liquidazione delle spese, ma non giustifica una quantificazione eccessivamente esigua, incompatibile con il parametro del decoro professionale.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, una liquidazione forfettaria delle spese di primo grado pari a € 800,00, oltre spese generali, accessori e contributo unificato, è stata ritenuta conforme a legge in fattispecie analoghe.
  • Quando l’appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese del grado d’appello è costituito dal solo valore economico delle spese controverse, e non dal valore della domanda sostanziale definita nel giudizio presupposto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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