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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26017/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma (25/09/2024) che aveva dichiarato Gianni Gilotti colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 3, legge n.110/1975 per aver portato con sé, senza giustificato motivo, un bastone di legno di 55 cm all'interno della propria autovettura in luogo pubblico il 24/07/2021. Il ricorso contestava: 1) violazione dell'art. 4, comma 3, l.n.110/75 e carenza di motivazione sulla rilevanza delle circostanze di tempo e luogo; 2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; 3) apparente motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando che un oggetto non espressamente indicato dalla legge può essere considerato arma impropria se, per le circostanze di tempo e luogo, appare idoneo ad offendere e se manca un giustificato motivo per il suo porto; nel caso concreto il bastone di 55 cm trovato nell'auto in luogo pubblico di pomeriggio integrava tale rischio e non fu fornita giustificazione plausibile. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione del Tribunale sul rifiuto della non punibilità ex art. 131-bis è carente e viziata perché ha fatto riferimento ai limiti previgenti alla modifica del d.lgs. n.150/2022 e non ha specificato le caratteristiche dell'oggetto e le ragioni del rigetto. Per tale vizio la sentenza è annullata limitatamente alla questione della particolare tenuità e rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è rigettato e la condanna (ammenda di euro 2.000,00 con attenuanti generiche e riconoscimento del fatto di lieve entità) è confermata. Il motivo relativo all'art. 163 cod. pen. è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il porto di oggetti non espressamente elencati può integrare il reato se, in relazione a tempo e luogo, l'oggetto risulti idoneo ad offendere; non è richiesta la prova della concreta probabilità di impiego offensivo, ma è decisiva l'assenza di un giustificato motivo.

  • art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Gli oggetti specificamente menzionati nella norma sono equiparati alle armi improprie e il loro porto costituisce reato in assenza di giustificato motivo; per gli altri oggetti occorre valutare la loro manifesta utilizzabilità per l'offesa alla persona in relazione al contesto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una motivazione puntuale del giudice sulle modalità del comportamento, sulla gravità e sul bisogno di pena; il giudice deve applicare i limiti edittali aggiornati e spiegare perché le caratteristiche del fatto escludono la punibilità.

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha modificato la disciplina e i limiti edittali rilevanti per l'applicazione dell'art. 131-bis; la sentenza di merito è stata censurata per aver fatto riferimento alla formulazione antecedente alla modifica.

  • art. 163 cod. pen.

    Prevede la sospensione condizionale della pena; nel caso concreto la questione è stata ritenuta assorbita dalla decisione sul rinvio relativo alla particolare tenuità e non è stata decisa in via definitiva dalla Cassazione.

  • Sez.2, n. 15908 del 08/03/2022 (Mustacchio)

    Giurisprudenza richiamata per ribadire la distinzione tra oggetti espressamente indicati e altri oggetti e per affermare che per questi ultimi occorre valutare il contesto di tempo e luogo sulla loro idoneità ad offendere.

  • Sez.6, n. 18180 del 20/12/2018 (Venezia)

    Giurisprudenza richiamata per sottolineare l'obbligo del giudice di motivare specificamente quando esclude la particolare tenuità del fatto: non sono sufficienti formule generiche o espressioni di stile.

Massime di principio

  • Per oggetti non espressamente elencati dall'art. 4 l.n.110/75 la valutazione si concentra su tempo e luogo: basta la loro idoneità potenziale ad offendere e l'assenza di un giustificato motivo per integrare il reato.
  • Il porto di un oggetto potenzialmente offensivo in luogo pubblico e in orario diurno aumenta la probabilità che sia ravvisata l'idoneità ad offendere; chi è accusato deve fornire una giustificazione plausibile (es. uso lavorativo, sportivo, trasporto in condizioni di sicurezza).
  • In tema di particolare tenuità (art.131-bis) il giudice deve usare i limiti edittali aggiornati e motivare puntualmente sulle caratteristiche del fatto e sulla mancanza di bisogno di pena; motivazioni generiche comportano annullamento con rinvio.
  • Se si contesta o si chiede l'applicazione della causa di non punibilità, è necessario che il giudice descriva le concrete forme dell'azione e il suo scarso disvalore, non limitandosi a riferimenti formali.
  • Per ottenere migliori risultati in giudizio, raccogliere e produrre evidenze documentali o testimoniali che attestino il legittimo uso o il trasporto giustificato dell'oggetto (es. attrezzatura di lavoro, ricevute, collocazione nel bagagliaio).
  • Questioni secondarie (es. sospensione condizionale della pena) possono rimanere assorbite quando la Corte decide di rinviare su profili decisivi; occorre valutare strategie difensive già nel nuovo giudizio di merito.

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