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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27972/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un arbitrato promosso dalla società affidataria di un servizio in house contro il Comune per il pagamento dei corrispettivi relativi a servizi di pulizia del territorio, raccolta differenziata, trasporto e avvio a recupero di frazioni di rifiuti. Il collegio arbitrale accolse solo in parte la domanda. Il Comune impugnò il lodo davanti alla Corte d'appello; nel frattempo la società fu dichiarata fallita. Il Comune chiese la declaratoria di interruzione del giudizio ex art. 43 l. fall., mentre la curatela eccepì l'estinzione per mancata riassunzione nel termine di tre mesi. La Corte d'appello ritenne che il termine decorresse dalla conoscenza dell'evento fallimentare, individuata nella notifica della sentenza di fallimento e nel reclamo proposto dal Comune come socio della fallita, e dichiarò estinto il giudizio. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 84, 170, 300 e 305 c.p.c., 1710 e 1728 c.c. e 43 l. fall., sostenendo che la conoscenza utile non poteva derivare dalla notifica eseguita in proprio e non presso il procuratore costituito; 2) violazione degli artt. 43 l. fall., 300 e 305 c.p.c. per avere attribuito rilievo al reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da un difensore diverso da quello del giudizio arbitrale; 3) violazione delle stesse norme per avere negato rilievo all'istanza di interruzione depositata dal Comune e alla spontanea costituzione della curatela in prosecuzione. Gli altri cinque motivi riguardavano omesse pronunce sui motivi di impugnazione del lodo arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto che l'estinzione non potesse essere dichiarata, perché nel caso di fallimento l'effetto interruttivo automatico non basta a far decorrere il termine di riassunzione: occorre previamente la dichiarazione giudiziale di interruzione, e il termine decorre dalla conoscenza di tale dichiarazione. Poiché tale dichiarazione non era intervenuta e la curatela si era costituita in prosecuzione, il giudizio non poteva dirsi estinto per mancata riassunzione. Il giudice del rinvio dovrà esaminare i motivi di impugnazione del lodo arbitrale e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 43 legge fall.

    l'apertura del fallimento produce un effetto interruttivo automatico nei processi relativi a rapporti patrimoniali, ma ciò non consente di far decorrere il termine di riassunzione senza la previa dichiarazione giudiziale di interruzione

  • art. 305 c.p.c.

    il termine per la riassunzione o prosecuzione, per evitare l'estinzione, decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione

  • art. 176 c.p.c.

    se la dichiarazione di interruzione è resa in udienza e non conosciuta, deve essere portata a conoscenza delle parti secondo le modalità idonee a far decorrere il termine

  • art. 84 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione nella decisione

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione nella decisione

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato in tema di interruzione del processo e decorrenza dei termini conseguenti

  • art. 1710 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione nella decisione

  • art. 1728 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate, senza autonoma elaborazione nella decisione

  • art. 18 legge fall.

    richiamato solo quale norma in base alla quale il Comune aveva proposto reclamo avverso la sentenza di fallimento

Massime di principio

  • Nel caso di fallimento di una parte, l'interruzione del processo relativo a rapporti patrimoniali opera automaticamente, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione ai fini dell'estinzione presuppone la previa dichiarazione giudiziale di interruzione.
  • La decorrenza del termine di riassunzione richiede che la dichiarazione di interruzione sia portata a conoscenza della parte interessata; in mancanza, non può essere dichiarata l'estinzione per mancata riassunzione.
  • La mera conoscenza dell'evento interruttivo o la conoscenza del fallimento in sé non equivalgono, di per sé, alla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione necessaria per far decorrere il termine ex art. 305 c.p.c.
  • Se la curatela fallimentare si costituisce in prosecuzione, il giudice deve verificare la compatibilità di tale costituzione con una declaratoria di interruzione ed estinzione, non potendosi dichiarare estinto il processo in assenza dei presupposti formali dell'interruzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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