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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07881/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre ritenuto inammissibili per originaria inammissibilità dei motivi principali anche i motivi aggiunti depositati successivamente, ribadendo che i motivi nuovi non possono sanare il vizio radicale dell'impugnazione originaria.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22 gennaio 2024, con cui era stata confermata la loro responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p. Uno dei ricorrenti ha dedotto, con unico motivo, l'erronea interpretazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale; l'altro ha articolato due motivi sulla violazione dell'art. 707 c.p. e sul vizio di motivazione in merito agli elementi costitutivi del reato, oltre a un terzo motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. In seguito sono stati depositati motivi aggiunti da uno dei ricorrenti, con cui si deducevano anche la violazione degli artt. 707 c.p. e 533 c.p.p. e il divieto di scienza privata del giudice per l'uso di informazioni tratte da Google Maps e Google Earth. La Corte rileva che le censure sono in larga parte di merito, aspecifiche o reiterative di doglianze già disattese in appello; evidenzia inoltre che la motivazione della sentenza impugnata è congrua e fondata su una pluralità di elementi probatori, insindacabili in cassazione se non manifestamente illogici. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte osserva che era stata correttamente esclusa per la gravità della condotta e per i plurimi precedenti penali, incompatibili con la non abitualità richiesta dalla norma. I motivi aggiunti sono stati ritenuti inammissibili per effetto dell'inammissibilità originaria dei motivi principali.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    La Corte ritiene corretta la sussunzione dei fatti nella fattispecie e ribadisce che le censure che mirano a una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili in cassazione se risolventesi in una rivalutazione del merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa quando la condotta non è tenue e il comportamento non è non abituale; la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato possono giustificarne il diniego.

  • art. 533 c.p.p.

    È evocato nei motivi aggiunti, ma la Corte ne dichiara l'inammissibilità derivata per effetto dell'inammissibilità originaria dei motivi principali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze che chiedono una nuova valutazione degli elementi probatori o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si deducano manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione.
  • I motivi di ricorso che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, sono aspecifici e quindi inammissibili.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore e l'imputato risulti gravato da plurimi precedenti penali, poiché ciò esclude la non abitualità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • L'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione si trasmette ai motivi nuovi o aggiunti, che non possono sanare il vizio radicale dell'impugnazione principale e non possono essere utilizzati per spostare in avanti il termine di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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