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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5065/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il "ricorso straordinario per mero errore materiale" con cui egli chiedeva la correzione del conteggio dei giorni di detenzione riconosciuti ai fini del rimedio risarcitorio per violazione dell'art. 3 CEDU (sostenendo che i giorni dovessero essere 1.515 invece di 903). In sede di cassazione denuncia violazione di legge (art. 3 CEDU e art. 35-ter Ord. pen.) e vizio di motivazione, sostenendo che si trattava di un mero errore di calcolo che il Tribunale avrebbe dovuto correggere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il "ricorso per errore materiale" proposto in realtà introducesse una nuova domanda (aumento del periodo di violazione fino a 1.515 giorni) diversa da quella decisa dal Tribunale, rendendo la richiesta palesemente inammissibile. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una nuova valutazione dei fatti e del merito. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3

    La norma è stata richiamata come fondamento del diritto al rimedio risarcitorio per condizioni detentive contrarie all'art. 3; la questione qui riguarda la quantificazione dei giorni di violazione ai fini del ristoro.

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis e 35-ter

    Richiamate in relazione alle procedure davanti al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza per il riconoscimento del rimedio risarcitorio e alla disciplina delle impugnazioni; la Corte ha valutato che la correzione prospettata andava oltre il rimedio per mero errore materiale.

  • Codice di procedura penale, artt. 666 e 678

    Norme procedurali pertinenti alle impugnazioni e alla competenza per i provvedimenti in materia esecutiva e di sorveglianza; citate a contesto procedurale del reclamo e dell'impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e)

    Articoli richiamati in relazione ai motivi di cassazione dedotti (violazione di legge e motivazione irragionevole); la Corte ha però dichiarato inammissibile il ricorso perché la richiesta costituiva una nuova domanda e non un mero errore materiale correggibile in quella sede.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata con riferimento ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile, per confermare l'assenza di elementi che esentassero il ricorrente dalla responsabilità.

Massime di principio

  • Il "ricorso per mero errore materiale" non può essere usato per introdurre una nuova valutazione sostanziale o una nuova domanda: se la correzione comporta un cambiamento significativo della quantificazione o del merito, la richiesta è inammissibile.
  • La Corte di Cassazione ha funzione di sindacato sulla corretta applicazione del diritto e sulla motivazione, non di riesame dei fatti: non sostituisce la valutazione di merito compiuta dai giudici di merito.
  • Se si contesta un calcolo (es. giorni di detenzione) è necessario dimostrare che si tratta di un errore materiale riconoscibile e circoscritto nella statuizione impugnata; altrimenti occorre proporre l'impugnazione ordinaria corretta e nei termini previsti.
  • Quando un'impugnazione è dichiarata inammissibile perché travalica la natura del rimedio invocato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende, salvo comprovata esenzione.
  • In situazioni analoghe, è opportuno documentare chiaramente la natura meramente formale dell'errore (es. errore aritmetico manifesto nel dispositivo) e indicare la norma procedurale che consente la rettifica; in assenza di ciò, la via corretta è un'impugnazione di merito conforme alle regole processuali.

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