Cassazione Penale, Ordinanza n. 13788/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità e comunque manifestamente generico e aspecifico, non idoneo a censurare la motivazione dei giudici di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, deducendo con un unico motivo violazione di legge e mancanza di motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità penale. Dalla lettura della decisione di legittimità emerge che il ricorso non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, risultando generico e aspecifico sia in fatto sia in diritto.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma incriminatrice è richiamata come base del titolo di reato per la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, in relazione alla quale è stata confermata la condanna di merito.
art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché formulato con motivi generici e aspecifici, non adeguatamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
È applicato come fondamento processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo generico doglianze già formulate, senza specifico confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La denuncia di violazione di legge o di mancanza di motivazione deve indicare puntualmente gli errori attribuiti alla sentenza, in fatto e in diritto; in difetto il motivo è aspecifico e il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, seguono ex lege le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sul contributo alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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