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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06605/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, pur riducendo il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado, aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Il primo motivo denunciava la violazione dell'art. 546, comma 3, c.p.p., sostenendo nullità della sentenza di appello per asseriti vizi formali: mancata sigla su ogni foglio, correzione manoscritta del numero di registro sentenza, mancata numerazione delle pagine dell'epigrafe e presenza di uno spazio bianco non barrato, oltre all'errore materiale sul numero di registro nella sentenza di primo grado. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 624-bis e 625 nn. 2 e 4 c.p., ma in realtà proponeva una diversa ricostruzione dei fatti e una lettura alternativa della prova. Il terzo motivo lamentava vizio di motivazione e violazione di legge sostanziale e processuale in relazione al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, limitandosi però ad affermazioni assertive e a un generico rinvio ai motivi di appello, senza specificare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché i vizi formali denunciati non integrano nullità: la sottoscrizione della sentenza richiede la firma in calce dell'estensore e, nel caso di giudice collegiale, del presidente, mentre la mancata sigla su ogni foglio costituisce al più irregolarità; inoltre, gli altri rilievi erano privi di decisività o già corretti come meri errori materiali. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e della prova, estranea al sindacato di legittimità, senza dedurre travisamento probatorio. Il terzo motivo è stato giudicato generico e assertivo, non autosufficiente rispetto ai motivi di appello. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, per colpa nell'impugnazione manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 546 c.p.p.

    La doglianza sulla forma della sentenza è infondata: la sottoscrizione rilevante è quella in calce da parte del giudice estensore e, nei collegi, del presidente; la mancanza della sigla su ogni foglio non comporta nullità ma, al più, irregolarità.

  • art. 624-bis c.p.

    La sua evocazione nel ricorso non vale a fondare un vizio di legittimità quando, in concreto, si chiede soltanto una diversa ricostruzione dei fatti e della prova.

  • art. 625 c.p.

    Le censure riferite alle aggravanti sono state ritenute meri argomenti fattuali e non veri motivi di legittimità, in assenza di deduzione di travisamento della prova.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 546 c.p.p.

    La sentenza deve essere sottoscritta in calce; non è richiesta la firma o sigla su ciascun foglio.

Massime di principio

  • La mancanza della sigla del giudice su ogni pagina della sentenza non determina nullità se la decisione risulta sottoscritta in calce dal giudice estensore e, nei casi collegiali, dal presidente; al più integra una irregolarità formale.
  • La correzione di un mero errore materiale o l'inesattezza di dati non decisivi della sentenza non comportano invalidità processuale quando non incida sull'identificazione del provvedimento o sul contenuto decisorio.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova: occorre dedurre un effettivo vizio di legittimità, come il travisamento della prova, e non una semplice lettura alternativa degli elementi probatori.
  • Le censure avverso il mancato riconoscimento di benefici o attenuanti devono essere specifiche, autosufficienti e sorrette dall'indicazione puntuale dei motivi di appello e degli elementi decisivi trascurati; richiami generici o assertivi non sono idonei.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per evidenza dei suoi profili di infondatezza, il ricorrente può essere condannato anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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