Cassazione Penale, Sentenza n. 34630/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Arezzo che aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo su aree catastali specifiche e su un autocarro dell'impresa individuale di Fontani. Le contestazioni penal-ambientali riguardavano, tra l'altro, gestione e smaltimento di terre e rocce da scavo con riferimenti agli artt. 185, 256 e 279 del Dlgs. 152/2006, presunte violazioni urbanistiche relative al DPR 380/01 e la mancata qualificazione come rifiuto di materiali provenienti da attività estrattiva non autorizzata; nonché responsabilità per scarichi e pericolo di inquinamento idrico/ambientale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del pubblico ministero su più motivi. In particolare: (1) ha ritenuto che la deroga prevista dall'art. 185 comma 2 lett. d) del Dlgs. 152/06 (esclusione dalla Parte Quarta per i rifiuti delle attività estrattive) opera solo se ricorre la disciplina speciale prevista dal Dlgs. 117/2008 e, quindi, in presenza di cave effettivamente autorizzate e regolamentate (sito perimetrato, piano di gestione, controlli); in assenza di autorizzazioni l'attività di cava e i materiali prodotti devono essere trattati secondo la disciplina generale sui rifiuti; (2) ha affermato che il reato previsto dall'art. 279 Dlgs. 152/06 è reato di pericolo/formale: per la sua sussistenza non è necessario provare emissioni effettive, ma la sottrazione al controllo preventivo (impianti funzionanti o potenzialmente inquinanti è elemento decisivo); (3) ha precisato che le acque meteoriche che entrano in contatto con materiali inquinanti perdono la loro natura di semplici acque di dilavamento e possono rientrare nella disciplina degli scarichi industriali, con possibile configurazione del fumus commissi delicti; (4) ha ritenuto rilevante la componente urbanistica: la trasformazione permanente dell'uso del suolo e lo stoccaggio su suolo inedificato possono richiedere il permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 lett. e7) del DPR 380/01, con conseguenti profili di responsabilità. Complessivamente l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata censurata e il ricorso del PM accolto, con riflessi favorevoli alla richiesta di misure cautelari ove sussistano i relativi presupposti.
Norme richiamate
Dlgs. 152/2006 (Codice ambientale)
"2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: ... d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;"
La Corte interpreta la deroga come operativa solo se esiste una normativa speciale effettivamente applicabile (Dlgs. 117/2008) e se l'attività estrattiva è autorizzata e regolamentata; in assenza di ciò i materiali sono rifiuti disciplinati dalla Parte Quarta.
Dlgs. 117/2008 (attuazione Direttiva 2006/21/CE)
"il presente decreto stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il piu' possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonche' eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive"
Il richiamo a questo decreto nell'art. 185 Dlgs. 152/06 giustifica l'esclusione dalla disciplina generale solo quando il sito estrattivo sia effettivamente disciplinato (sito perimetrato, piano di gestione, autorizzazioni e controlli).
Il reato tutelato è di pericolo/formale: non è necessario dimostrare l'effettivo evento inquinante; la sottrazione al controllo preventivo e la potenziale pericolosità dell'impianto sono sufficienti per il fumus commissi delicti.
"2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto ... d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;"
La deroga è soggetta al requisito sostanziale dell'esistenza e applicabilità della disciplina speciale richiamata; non opera per cave non autorizzate.
Le acque meteoriche di dilavamento ordinarie sono distinte dalle acque di prima pioggia o di lavaggio: quando le acque meteoriche vengono a contatto con sostanze inquinanti perdono la natura di semplici acque di dilavamento e possono essere ricondotte alla disciplina degli scarichi (anche industriali).
Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443
".. le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave" e "Appartiene alla seconda categoria la coltivazione: a) delle torbe; b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; ..."
Utilizzata per definire il concetto tecnico di cava e per distinguere le attività estrattive; la nozione aiuta a distinguere attività estrattive disciplinate da quelle lavorazioni successive.
DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
La trasformazione permanente dell'uso del suolo e la realizzazione di depositi/aree per stoccaggio su suolo inedificato possono richiedere permesso di costruire (art. 3 lett. e7) e integrare profili di responsabilità amministrativa/penale; la fattispecie ricondotta è relativa al permesso di costruire più che alla contravvenzione art. 44 lett. b).
Regolamento regionale Toscana n. 46/R del 8.9.2008 (art. 39)
Le "lavorazioni" come lavaggio e pulitura degli inerti possono rientrare nella nozione di lavorazione/stabilimento e quindi incidere sul regime autorizzatorio e sul regime dei rifiuti quando svolte fuori dal ciclo estrattivo autorizzato.
LTR n. 20/2006 (Regione Toscana)
Richiamata in relazione a competenze regionali e regolamentazione territoriale in materia di attività estrattive e tutela del territorio.
Massime di principio
- La deroga prevista dall'art. 185 Dlgs. 152/06 per i rifiuti derivanti da attività estrattive opera solo se sussiste una disciplina speciale effettivamente applicabile (Dlgs. 117/2008): quindi solo cave autorizzate e soggette a piano di gestione e controlli possono usufruirne.
- Materiali prodotti da cave non autorizzate o lavorazioni fuori dal ciclo estrattivo autorizzato devono essere considerati rifiuti e gestiti secondo la Parte Quarta del Dlgs. 152/06; lo smaltimento, deposito e stoccaggio sono regolati dalla normativa sui rifiuti.
- Il reato ambientale di cui all'art. 279 Dlgs. 152/06 è di pericolo/formale: non è necessario provare emissioni effettive; la sottrazione al controllo e la potenziale pericolosità dell'impianto sono elementi che costituiscono il fumus commissi delicti.
- Le acque meteoriche che, tramite dilavamento, vengono a contatto con sostanze inquinanti perdono la loro qualificazione originaria e possono essere ricondotte alla disciplina degli scarichi (anche industriali); occorre valutare caso per caso la natura del refluo.
- La trasformazione permanente dell'uso del suolo per attività produttive o per stoccaggio su suolo inedificato può richiedere il permesso di costruire (DPR 380/01 art. 3 lett. e7) e dar luogo a profili di illegittimità urbanistica e responsabilità.
- In presenza di impianti o attività potenzialmente inquinanti e prive di autorizzazioni, gli organi inquirenti possono fondatamente richiedere misure cautelari (es. sequestro preventivo) quando sussistono elementi di fumus commissi delicti e pericolo per l'ambiente.
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