Parere n. 661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Guido Sabato contro il Comune di Taurisano per l’annullamento dell’ordinanza n. 31 del 2 marzo 2023, notificata il 21 aprile 2023, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Taurisano ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza n. 8 del 14 febbraio 2018 di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo, nonché ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis del DPR 380/2001, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, la citata ordinanza n. 8/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro l’ordinanza comunale n. 31 del 2 marzo 2023, relativa all’accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione e all’ingiunzione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché contro gli atti presupposti, inclusa l’ordinanza di demolizione n. 8/2018.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Taurisano ha accertato l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Sono stati dedotti due motivi: il primo concernente errori nei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 5 l.r. 14/2009, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria; il secondo relativo alla violazione dell’art. 31, comma 4-bis, e dell’art. 9 d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 9 d.P.R. 327/2001, con difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Il ricorso comprendeva anche un’istanza cautelare. Nel corso del procedimento il Comune ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare. Ha rilevato che l’opposizione del Comune è stata depositata entro il termine e con modalità rituali. Poiché l’opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione; la domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Il parere richiama il principio secondo cui il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti, salva la facoltà di opposizione prevista dall’art. 10 d.P.R. 1199/1971.
Osservazioni
Opposizione al ricorso straordinario
L’opposizione del Comune di Taurisano, depositata il 25 settembre 2023 e notificata al ricorrente in pari data, è stata ritenuta rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971. Essa comporta la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e rende improcedibile il ricorso straordinario.
Motivi di merito e domanda cautelare
I motivi relativi all’ordinanza di demolizione, all’accertamento dell’inottemperanza e alla sanzione pecuniaria non sono stati esaminati, così come non è stata esaminata nel merito l’istanza cautelare, assorbita dalla pronuncia di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
atto di opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971
La parte resistente può proporre opposizione al ricorso straordinario; quando l’opposizione è rituale e tempestiva, la controversia deve essere trasposta davanti al giudice amministrativo.
ordinanza n. 8 del 14 febbraio 2018 di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo
La norma costituisce il riferimento sostanziale degli atti comunali impugnati, ma non è stata esaminata nel merito a causa della trasposizione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis del DPR 380/2001
La disposizione riguarda la sanzione pecuniaria contestata dal ricorrente; il Consiglio di Stato non ne ha valutato l’applicazione concreta.
È stato indicato dal ricorrente come parametro di legittimità dell’ordinanza impugnata, senza esame nel merito.
È stato indicato dal ricorrente in relazione ai vincoli e agli effetti dell’atto impugnato, senza esame nel merito.
art. 5 l.r. 14/2009
È stato richiamato nel primo motivo di ricorso, senza che il Consiglio di Stato ne abbia valutato la violazione.
Massime di principio
- L’opposizione rituale e tempestiva proposta dalla parte resistente ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971 determina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti, salva la facoltà di opposizione prevista dalla legge.
- Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per effetto della trasposizione, l’istanza cautelare proposta in quella sede resta assorbita e non deve essere esaminata dal Consiglio di Stato.
Ricorso straordinario contro accertamento di inottemperanza a ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di Taurisano. L’impugnazione concerne l’ordinanza comunale n. 31 del 2 marzo 2023, con cui è stata accertata l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo ed è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti impugnati e ha dedotto:
- errori nei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 5 l.r. 14/2009, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4-bis, e dell’art. 9 d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 9 d.P.R. 327/2001, con difetto assoluto di istruttoria e motivazione.
Opposizione del Comune e trasposizione
Il Comune di Taurisano ha manifestato l’intenzione di opporsi al ricorso e, con atto depositato il 25 settembre 2023 e notificato al ricorrente nello stesso giorno, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. 1199/1971.
La Sezione ha verificato che l’opposizione era rituale e tempestiva. Ha quindi applicato l’istituto della trasposizione, rilevando che il ricorso straordinario costituisce un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene. A sostegno di tale principio sono stati richiamati Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, all’accertamento dell’inottemperanza o alla sanzione pecuniaria. La rituale e tempestiva opposizione del Comune ha determinato la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Anche l’istanza cautelare è stata assorbita, senza esame nel merito.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione, con assorbimento della domanda cautelare.
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