Cassazione Penale, Ordinanza n. 15368/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito il giudizio con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Roma nella parte in cui non era stata sostituita la pena detentiva con una pena sostitutiva. Il ricorso deduceva, con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 545-bis c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dare seguito alla possibilità di conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p. anche nel caso deciso con patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza. Ha affermato che l'art. 545-bis c.p.p., che impone al giudice di dare avviso alle parti della possibilità di conversione della pena detentiva non superiore a quattro anni in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento definito con pena patteggiata, ma solo al giudizio ordinario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 444 ss. cod. proc. pen.
richiamato come base normativa del giudizio di applicazione della pena su richiesta, nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
indicato come parametro del motivo di ricorso per dedotta inosservanza o erronea applicazione di norme processuali.
art. 545 bis cod. proc. pen.
ritenuto non applicabile al procedimento definito con patteggiamento; la norma opera esclusivamente nel giudizio ordinario e presuppone l'obbligo del giudice di avvisare le parti della possibile conversione della pena detentiva in pena sostitutiva.
richiamato dal ricorrente come disciplina delle pene sostitutive, ma ritenuto non azionabile nel caso deciso con sentenza ex art. 444 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Corte Cost. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- L'art. 545-bis c.p.p., che prevede l'avviso alle parti sulla possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, opera nel solo giudizio ordinario e non si estende al procedimento definito con applicazione della pena su richiesta.
- Nel patteggiamento il giudice non è tenuto ad attivare il meccanismo di cui all'art. 545-bis c.p.p. né a valutare la conversione della pena detentiva in pene sostitutive secondo quel modello procedurale.
- La doglianza che pretenda di estendere al patteggiamento una disciplina testualmente e sistematicamente riferita al giudizio ordinario è manifestamente infondata e determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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