Cassazione Penale, Ordinanza n. 15531/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che, all'esito di un concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Il primo ricorrente ha dedotto un vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte territoriale non avesse verificato se il fatto rientrasse nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il secondo ricorrente ha lamentato invece un vizio motivazionale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Entrambi chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte osserva però che, essendo la sentenza frutto di concordato in appello, i ricorsi sono inammissibili perché investono questioni rientranti nei motivi rinunciati con l'accordo, non essendo prospettata alcuna illegalità della pena.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi manifestamente inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. perché proposti contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e diretti a censurare profili coperti dalla rinuncia processuale conseguente al concordato in appello. La Corte richiama il consolidato orientamento per cui, nel giudizio di legittimità, sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia o all'illegalità della pena; restano invece precluse le doglianze sui motivi rinunciati, incluse quelle sulla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il concordato sui motivi di appello comporta una rinuncia processuale ai motivi non più deducibili in cassazione, salvo il controllo sull'illegalità della pena o su specifici vizi del consenso o della pronuncia
Consente di dichiarare con formalità semplificata l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati o preclusi
La deduzione della mancata valutazione delle cause di non punibilità è preclusa quando la parte abbia rinunciato al relativo motivo in funzione del concordato
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La censura relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata è inammissibile se inerente a motivo rinunciato nel concordato in appello
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria
Richiamato in via comparativa come precedente disciplina del concordato, cui la disciplina attuale si sostanzialmente ricollega
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza resa all'esito del concordato in appello sono deducibili solo vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale, alla difformità tra accordo e decisione, oppure alla illegalità della pena.
- La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato preclude la proposizione in cassazione di censure che investano questioni già coperte dall'accordo, anche se attinenti a profili rilevabili d'ufficio.
- Non è ammissibile dolersi in sede di legittimità del mancato riconoscimento di una fattispecie attenuata o delle attenuanti generiche quando tali questioni siano state incluse nei motivi oggetto di rinuncia nel concordato.
- Il patto processuale validamente concluso e recepito nella decisione del giudice non può essere unilateralmente rimesso in discussione con il ricorso per cassazione, salvo il caso di pena illegale.
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