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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07993/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare: la società proprietaria/locatrice chiedeva il riconoscimento della domanda di restituzione di immobili locati alla società poi fallita e il pagamento dei canoni maturati dalla data del fallimento fino alla riconsegna degli immobili. Il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo tardiva la domanda di restituzione e infondata quella relativa ai canoni. La società locatrice proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma il ricorso risultava carente sotto diversi profili processuali: mancato deposito di copia conforme del provvedimento impugnato, mancato rituale deposito della procura speciale, mancanza della prova della tempestività del ricorso rispetto al termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto, e, comunque, inosservanza dell’art. 366, n. 6, c.p.c. per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti richiamati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato anzitutto il difetto di rituale deposito della procura speciale, poiché nel fascicolo non risultava l’originale né una copia autenticata/conforme, e la mera produzione della PEC con allegato non valeva a sanare il vizio. Ha inoltre osservato che mancava la prova documentale della tempestività del ricorso, perché non era stata prodotta la comunicazione di cancelleria del decreto; in ogni caso il ricorso sarebbe stato anche inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione del contenuto e della collocazione degli atti su cui si fondava. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare la copia conforme del provvedimento impugnato e la comunicazione di cancelleria necessaria a dimostrare la tempestività del ricorso; la mancanza di tali documenti integra improcedibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.

    La procura speciale deve essere ritualmente depositata in originale o in copia autentica/conforme; una mera copia informatica priva dei requisiti richiesti non è sufficiente.

  • art. 99, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Il ricorso per cassazione avverso il decreto che definisce l’opposizione allo stato passivo deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La mancata prova della tempestività e la carenza di allegazioni essenziali possono tradursi in inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti rilevanti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda, mediante riproduzione del loro contenuto o chiara indicazione della parte rilevante e della sede processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della procura speciale e dei documenti indispensabili è condizione rigorosa di procedibilità: non è sufficiente un mero richiamo testuale nel ricorso né una copia non autenticata o non conforme.
  • Quando il ricorso per cassazione avverso un decreto reso in materia di stato passivo è soggetto a termine breve decorrente dalla comunicazione di cancelleria, incombe sul ricorrente l’onere di produrre la prova di tale comunicazione per dimostrare la tempestività dell’impugnazione.
  • La violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. ricorre se il ricorso non indica specificamente il contenuto degli atti e documenti posti a fondamento delle censure e non ne precisa la collocazione nel fascicolo di merito o di legittimità.
  • La regolarizzazione di un vizio documentale da parte del controricorrente non sana automaticamente tutte le carenze del ricorso quando manchi la rituale produzione degli atti dovuti dal ricorrente.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l’applicazione, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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