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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22774/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ai fini IRPEF una plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato. Il contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo l'accoglimento in primo grado; la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more del giudizio depositava memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, perché il 17 maggio 2021 aveva disposto lo sgravio totale in autotutela della posizione oggetto di lite. Il contribuente si costituiva con controricorso e non prendeva posizione sulla memoria dell'Agenzia.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto sgravio totale disposto dall'Agenzia in autotutela, ritenendo che esso avesse fatto venir meno l'interesse al ricorso ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione del sopravvenuto evento che ha definito la lite. È stato inoltre escluso l'obbligo per l'Agenzia di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto norma non applicabile alle Amministrazioni dello Stato per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'intervenuto sgravio totale ha determinato il venir meno dell'interesse al ricorso, condizione necessaria per la prosecuzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato, perché soggette a prenotazione a debito e quindi esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo del contributo unificato, ma la Corte ne esclude l'applicazione all'Agenzia delle Entrate quale amministrazione statale.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria annulla o sgrava integralmente in autotutela l'atto impugnato, il ricorso per cassazione perde il suo oggetto per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
  • La sopravvenuta cessazione dell'interesse processuale comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se le parti avevano originariamente litigato sul merito della pretesa tributaria.
  • Se la definizione del giudizio è determinata da un evento sopravvenuto alla proposizione del ricorso, le spese possono essere compensate integralmente tra le parti.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alle amministrazioni dello Stato, che operano mediante prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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