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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24614/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare in carcere per il delitto ex art.73 DPR 309/1990. Deduce: (1) vizio di motivazione ex art.273, comma 1 c.p.p., per omissione di esame delle eccezioni difensive e motivazione apparente/congetturale — contestando che non siano stati rinvenuti bustine o materiale per il confezionamento, l'assenza di denaro, e sostenendo che il bilancino e un cucchiaio con residui indicherebbero piuttosto uso personale; rileva inoltre un errore sulla qualifica di pregiudicato quando il ricorrente sarebbe incensurato; (2) violazione dell'art.273, comma 1 lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, contestando la prognosi di rischio di reiterazione del reato in assenza di elementi concreti e diversi da quelli costitutivi del fatto, e richiedendo che la valutazione prognostica si fondi su dati oggettivi e soggettivi concreti e non su mere possibilità.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. d) c.p.p. per l'intervenuta e rituale rinuncia al ricorso manifestata dal difensore. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende (motivato dalla natura di inammissibilità riconducibile alla volontà/colpa del ricorrente, con richiamo alla Corte Cost. n.186/2000). Dispone altresì che copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter disp. att. c.p.p. Non si è esaminato il merito delle censure per la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice oggetto dell'accusa (traffico/illecito stupefacenti). La sentenza fa riferimento al reato per il quale era stata adottata la custodia cautelare.

  • art. 273, comma 1 c.p.p.

    Regola i criteri di motivazione dei provvedimenti cautelari e del riesame; la difesa contestava insufficiente motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando interviene la rinuncia rituale; motivo formale che ha determinato la declaratoria d'inammissibilità.

  • art. 94, comma 1 ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma procedurale collegata agli adempimenti da compiere presso l'istituto penitenziario in caso di provvedimenti cautelari; la Corte dispone l'invio di copia al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti.

  • Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000

    Giurisprudenza citata come fondamento per l'applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà/colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità senza che la Corte entri nel merito delle censure; conseguentemente il ricorrente è generalmente condannato alle spese e può essere tenuto al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende se l'inammissibilità è riconducibile alla sua volontà.
  • Le doglianze sulla motivazione dei provvedimenti cautelari (vizio di motivazione ex art.273 c.p.p.) devono essere articolate e concrete: la cassazione, se chiamata a decidere sul merito, esamina la completezza della valutazione degli elementi concreti relativi a gravi indizi e esigenze cautelari (rischio di fuga, inquinamento probe, reiterazione).
  • Ai fini della prognosi sulla pericolosità e rischio di reiterazione (esigenze cautelari) è necessario valutare sia elementi oggettivi (modalità del fatto, strumenti, quantità, rinvenimenti) sia elementi soggettivi (pregiudizi, condotta personale, precedenti): non è sufficiente una mera possibilità astratta di reiterazione.
  • Singoli elementi materiali (es. fogli con nominativi, bilancino, residui su utensili) non sono necessariamente dispositivi univoci di spaccio; la loro valutazione deve essere collegata al contesto probatorio complessivo (quantitativi, presenza di materiale per il confezionamento, denaro, riscontri investigativi).
  • Errori formali o affermazioni inesatte sulla condizione personale dell'indagato (es. erronea indicazione di precedenti) possono costituire motivo di critica alla motivazione del provvedimento cautelare se rilevanti per la prognosi cautelare.

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