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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31130/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cessionario credito)

La controversia

Una società cessionaria di un credito risultante da sentenza esecutiva aveva notificato precetto a un soggetto debitore per euro 9.948,68. Il destinatario aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo, da un lato, la nullità della notificazione dell’atto di citazione in opposizione perché non eseguita presso il domicilio eletto nel precetto ma presso la sede sociale e, comunque, per essere l’atto indirizzato alla società e non al difensore domiciliatario; dall’altro lato, che il credito azionato fosse estinto per compensazione con un controcredito, di importo maggiore, che egli vantava verso la cedente originaria e che era già sorto dal medesimo titolo giudiziale. La Corte d’appello aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione, ritenendo sanata la notifica e ammissibile la compensazione. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 480, comma 3, e 156, comma 3, c.p.c. per mancato riconoscimento della nullità della notifica e della contumacia; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 1242 e 1243 c.c. per avere il giudice di merito ammesso la compensazione in assenza dei relativi presupposti e comunque in sede esecutiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla notifica: l’atto di opposizione al precetto, in una fase in cui la parte opposta non è ancora costituita, deve essere notificato alla parte nel domicilio eletto nel precetto; non è necessario indirizzarlo al procuratore. Inoltre, la coincidenza tra sede della società e domicilio eletto, accertata in fatto dal giudice di merito, consentiva di ritenere raggiunto lo scopo della notificazione. La Corte ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che non è consentito eccepire in sede di opposizione all’esecuzione la compensazione, né propria né impropria, quando i reciproci crediti derivano dal medesimo titolo esecutivo giudiziale che li ha già tenuti distinti con separate condanne reciproche. In tal caso, l’eventuale compensazione doveva essere fatta valere nel giudizio di cognizione, impugnando la sentenza che ha costituito titolo esecutivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplina l'opposizione all'esecuzione preventiva proposta con atto di citazione; non è la sede per far valere compensazioni che andavano dedotte nel giudizio di cognizione quando i crediti derivano dal medesimo titolo giudiziale.

  • art. 480 c.p.c.

    prevede che, in mancanza di elezione di domicilio, le opposizioni al precetto e le notificazioni alla parte si fanno presso il luogo indicato; la notifica dell'opposizione va eseguita alla parte nel domicilio eletto nel precetto.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza della pendenza del processo da parte del destinatario.

  • art. 170 c.p.c.

    le notificazioni al procuratore costituito operano dopo la costituzione in giudizio; prima di essa, l'opposizione al precetto si notifica alla parte, non al difensore.

  • art. 1242 c.c.

    richiamato in relazione alla compensazione; la Corte esclude l'operatività della compensazione in sede esecutiva quando i crediti provengono dallo stesso titolo giudiziale e la questione avrebbe dovuto essere trattata in cognizione.

  • art. 1243 c.c.

    richiamato in relazione alla compensazione; la Corte afferma che l'accertamento della compensazione doveva avvenire nel giudizio di merito, non nell'opposizione all'esecuzione.

  • art. 360 c.p.c.

    indica il vizio di violazione/falsa applicazione di norme di diritto dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'opposizione preventiva a precetto la notificazione dell'atto introduttivo va eseguita alla parte nel domicilio eletto nell'atto di precetto; non è necessario rivolgerla formalmente al difensore domiciliatario, poiché il destinatario processuale, prima della costituzione, è la parte.
  • La nullità della notificazione è sanata quando, nonostante eventuali irregolarità formali, l'atto raggiunge il suo scopo e consente la conoscenza effettiva della pendenza del giudizio al destinatario.
  • La sede legale della società e il domicilio eletto nel precetto, se coincidono nel medesimo luogo, rendono irrilevante la mera intestazione formale della notifica, purché non risulti un concreto difetto di conoscenza o di identificazione del destinatario.
  • La compensazione non può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione quando i crediti reciproci derivano dallo stesso titolo esecutivo giudiziale che li ha già considerati autonomi mediante distinte condanne reciproche; la questione doveva essere dedotta nel giudizio di cognizione e, se necessario, mediante impugnazione della sentenza.
  • Quando il giudice di cognizione ha tenuto separati i reciproci crediti e non ha effettuato l'accertamento del saldo finale, ciò implica che non ha riconosciuto i presupposti per una compensazione opponibile successivamente in sede esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoCompensazione
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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