Cassazione Penale, Sentenza n. 38604/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato con un unico motivo: violazione dell'art. 133 cod. pen. e nullità della motivazione quoad poenam. Si denunciava che la Corte territoriale, nel confermare la pena inflitta in primo grado, avrebbe motivato soltanto richiamando le condizioni soggettive e i precedenti dell'imputato senza applicare e motivare compiutamente gli altri criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., con conseguente motivazione apparente e omissione di adeguata ponderazione degli elementi che avrebbero giustificato una mitigazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza della specificità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato congruamente la conferma della pena richiamando non solo i precedenti penali ma anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'arresto in flagranza per una successiva rapina impropria e la spiccata pericolosità dell'imputato, elementi idonei a giustificare la valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.. Ha qualificato la motivazione della Corte distrettuale come non apparente e logicamente costruita. Per l'evidente infondatezza del ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che i criteri indicati dall'art. 133 (tra cui le circostanze personali, i precedenti e la gravità del fatto) siano stati effettivamente valutati: la motivazione ha indicato elementi concreti (recidiva, violazioni degli obblighi, arresto in flagranza, gravità del reato) che giustificano la determinazione della pena e la mancata mitigazione.
Applicato per sanzionare l'impugnazione manifestamente infondata: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, ritenendo attribuibili profili di colpa all'attore dell'impugnazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare l'ambito di esposizione del motivo di ricorso: il motivo è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma e ritenuto generico e non confrontato con la motivazione effettiva della Corte territoriale.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione; non incide sul merito ma sul procedimento di richiesta di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che contesti la motivazione sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. deve essere specifico: indicare esattamente quali criteri non sono stati considerati e dimostrare in che modo la diversa valutazione avrebbe portato a una mitigazione.
- La Corte di legittimità accetta come valida una motivazione quoad poenam se la decisione di merito documenta elementi concreti e riconducibili ai criteri di cui all'art. 133 (es. recidiva, comportamenti posteriori al reato, pericolosità, gravità del fatto). Una mera affermazione generica di insufficiente motivazione è in genere inammissibile.
- Se il giudice distrettuale espone in modo congruo e logico gli elementi che giustificano la scelta discrezionale della pena, la cassazione non annulla la decisione per mera divergenza valutativa: il sindacato è limitato alla verifica della logicità e della completezza della motivazione.
- Attacchi generici o meramente formali alla motivazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto il difensore dovrebbe evitare motivi vaghi e fornire puntuali riferimenti probatori e argomentativi.
- In fase di impugnazione per vizio di motivazione della pena, è utile indicare quali elementi probatori alternativi il giudice avrebbe dovuto considerare e offrire un calcolo comparato della pena alla luce dei criteri legali, per rendere il motivo sufficientemente specifico e confrontabile con la motivazione di merito.
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