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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38604/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato con un unico motivo: violazione dell'art. 133 cod. pen. e nullità della motivazione quoad poenam. Si denunciava che la Corte territoriale, nel confermare la pena inflitta in primo grado, avrebbe motivato soltanto richiamando le condizioni soggettive e i precedenti dell'imputato senza applicare e motivare compiutamente gli altri criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., con conseguente motivazione apparente e omissione di adeguata ponderazione degli elementi che avrebbero giustificato una mitigazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza della specificità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato congruamente la conferma della pena richiamando non solo i precedenti penali ma anche il mancato rispetto dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'arresto in flagranza per una successiva rapina impropria e la spiccata pericolosità dell'imputato, elementi idonei a giustificare la valutazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.. Ha qualificato la motivazione della Corte distrettuale come non apparente e logicamente costruita. Per l'evidente infondatezza del ricorso ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che i criteri indicati dall'art. 133 (tra cui le circostanze personali, i precedenti e la gravità del fatto) siano stati effettivamente valutati: la motivazione ha indicato elementi concreti (recidiva, violazioni degli obblighi, arresto in flagranza, gravità del reato) che giustificano la determinazione della pena e la mancata mitigazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per sanzionare l'impugnazione manifestamente infondata: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende, ritenendo attribuibili profili di colpa all'attore dell'impugnazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ambito di esposizione del motivo di ricorso: il motivo è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma e ritenuto generico e non confrontato con la motivazione effettiva della Corte territoriale.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione; non incide sul merito ma sul procedimento di richiesta di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che contesti la motivazione sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen. deve essere specifico: indicare esattamente quali criteri non sono stati considerati e dimostrare in che modo la diversa valutazione avrebbe portato a una mitigazione.
  • La Corte di legittimità accetta come valida una motivazione quoad poenam se la decisione di merito documenta elementi concreti e riconducibili ai criteri di cui all'art. 133 (es. recidiva, comportamenti posteriori al reato, pericolosità, gravità del fatto). Una mera affermazione generica di insufficiente motivazione è in genere inammissibile.
  • Se il giudice distrettuale espone in modo congruo e logico gli elementi che giustificano la scelta discrezionale della pena, la cassazione non annulla la decisione per mera divergenza valutativa: il sindacato è limitato alla verifica della logicità e della completezza della motivazione.
  • Attacchi generici o meramente formali alla motivazione possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto il difensore dovrebbe evitare motivi vaghi e fornire puntuali riferimenti probatori e argomentativi.
  • In fase di impugnazione per vizio di motivazione della pena, è utile indicare quali elementi probatori alternativi il giudice avrebbe dovuto considerare e offrire un calcolo comparato della pena alla luce dei criteri legali, per rendere il motivo sufficientemente specifico e confrontabile con la motivazione di merito.

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