Cassazione Civile, Ordinanza n. 07350/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da una prima iniziativa della curatela volta a ottenere l'estensione del fallimento a un soggetto ritenuto coinvolto nell'attività d'impresa, conclusa con un decreto di inammissibilità per mancato previo accertamento dell'esistenza della società di fatto. Successivamente la curatela ha proposto un nuovo ricorso deducendo l'esistenza di una società di fatto occulta tra il fallito principale e il ricorrente, chiedendone il fallimento ex art. 147 l. fall. e la declaratoria di fallimento della società stessa e del socio illimitatamente responsabile. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha rigettato il reclamo del soccombente. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità per difetto di integrità del contraddittorio e violazione dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che la società di fatto non era stata correttamente evocata nel primo grado; 2) preclusione per giudicato o comunque per mancata impugnazione del primo decreto di rigetto, che avrebbe impedito la riproposizione della domanda; 3) violazione degli artt. 10 e 147 l. fall., assumendo la decadenza per decorso del termine annuale dalla cessazione dell'attività e l'assenza dei presupposti per l'estensione; 4) vizio motivazionale e di legge sulla prova della società di fatto e dell'imprenditore occulto, contestando la sussistenza di dominio gestorio, fondo comune, responsabilità patrimoniale e valore degli indizi; 5) inutilizzabilità di alcune dichiarazioni considerate dalla curatela; 6) inadeguatezza dell'istruttoria per mancata audizione di un testimone; 7) erronea valutazione dell'effettivo andamento della gestione aziendale. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo infondati i primi tre e inammissibili i restanti, perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità per difetto di contraddittorio, affermando che il giudizio prefallimentare si era svolto con la partecipazione di tutte le parti sostanziali e processuali e che la convocazione dei soci illimitatamente responsabili integra il contraddittorio anche nei confronti della società di fatto. Ha inoltre escluso ogni preclusione da giudicato, ribadendo che il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento non ha attitudine al giudicato e non impedisce la riproposizione della domanda, specie quando il primo rigetto sia stato per ragioni processuali o la domanda successiva sia diversa per contenuto. Ha poi confermato che il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. non si applica alle società irregolari non iscritte nel registro delle imprese, sicché non operava la decadenza invocata. Quanto ai motivi sulla prova della società di fatto e sull'imprenditore occulto, li ha dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, in particolare degli indizi già valutati dal giudice di merito. Analogamente ha ritenuto inammissibili le censure sull'utilizzabilità delle dichiarazioni, sull'istruttoria e sulla gestione effettiva dell'impresa, perché non confrontate con la ratio decidendi o comunque volte a un nuovo apprezzamento del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il contraddittorio è ritenuto integro quando al procedimento partecipino i soggetti sostanzialmente e processualmente necessari; la doglianza è infondata se la società di fatto e i soci illimitatamente responsabili risultano sostanzialmente coinvolti nel giudizio.
L'estensione del fallimento del socio illimitatamente responsabile presuppone l'accertamento della società di fatto; la norma è richiamata come base per dichiarare il fallimento della società occulta e del socio.
Il termine annuale dalla cessazione dell'attività decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non opera nei confronti di società irregolari non iscritte.
Il reclamo avverso il primo decreto di rigetto non era necessario ai fini della riproposizione della domanda, poiché il rigetto non produce giudicato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure di nullità sono esaminate solo se effettivamente riferibili a vizi processuali; non possono essere usate per sollecitare una revisione del merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è esclusa quando la Corte di merito abbia applicato correttamente i principi sulla riproponibilità della domanda e sul termine ex art. 10 l. fall.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione delle prove o degli indizi già apprezzati dal giudice di merito.
Richiamato in via generale nel contesto dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare la valutazione del materiale istruttorio.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte di merito ha ritenuto che gli indizi raccolti fossero nel loro complesso idonei a provare la società di fatto.
Massime di principio
- Il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, anche se non reclamato, non è normalmente idoneo al giudicato e non preclude la proposizione di una nuova domanda fondata sulla medesima situazione o su elementi ulteriori, salvo che il precedente provvedimento abbia effettiva portata decisoria su diritti soggettivi.
- Nelle procedure di estensione del fallimento di una società di fatto, il contraddittorio deve ritenersi integrato quando partecipino i soci illimitatamente responsabili, poiché la convocazione dei soci coincide con la partecipazione dei soggetti necessari alla decisione.
- Il termine annuale di cui all'art. 10 l. fall. per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non è invocabile come causa di decadenza nei confronti di società irregolari o non iscritte.
- La prova della società di fatto e dell'imprenditore occulto può essere desunta anche da un quadro indiziario complessivo, purché gli indizi siano valutati in modo unitario e consentano di inferire stabilità dell'apporto, partecipazione uti socius e ruolo gestorio; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e non per contestare la maggiore o minore attendibilità delle prove o la scelta del giudice di ritenere superflua un'ulteriore istruttoria.
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