Cassazione Penale, Ordinanza n. 00944/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 19 giugno 2024 con cui il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'istanza. In cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che le condotte, pur integranti illeciti di rapina aggravata, sarebbero state espressione di un medesimo disegno criminoso. A sostegno ha riproposto una lettura alternativa degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, valorizzando la prossimità territoriale dei fatti, la possibile identità dei concorrenti non identificati e la pretesa non decisività della distanza temporale tra gli episodi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse già motivato in modo specifico sulla distanza temporale tra i fatti e sulle diverse modalità esecutive, oltre che sulla diversità dei concorrenti e sull'assenza di elementi univoci di preordinata programmazione. Ha osservato che il ricorrente non aveva indicato ulteriori elementi idonei a dimostrare l'unica ideazione originaria delle condotte e che le doglianze si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'istanza esecutiva di riconoscimento della continuazione e del relativo ricorso per cassazione.
richiamato quale parametro sostanziale per verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso ai fini della continuazione.
implicito nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di continuazione in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo ex art. 81 c.p. richiede elementi concreti e univoci idonei a dimostrare la previa programmazione unitaria delle diverse condotte; non basta una mera contiguità territoriale o la astratta omogeneità dei reati.
- La distanza temporale tra i fatti, insieme alle diverse modalità esecutive e alla diversità dei concorrenti, può legittimamente escludere l'unicità del disegno criminoso se il giudice di merito ne dia motivazione adeguata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice dell'esecuzione; le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa delle prove sono inammissibili.
- Il ricorrente che invochi la continuazione deve indicare specifici elementi sintomatici della comune ideazione originaria; in difetto, la motivazione del giudice che esclude il vincolo non è censurabile in cassazione se logica e completa.
Come è indicizzato
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