Cassazione Penale, Sentenza n. 34406/2023 del 04/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per plurime censure: violazione delle norme sulla notifica degli atti (artt. 157, 161 e 415-bis c.p.p.), nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata notifica dell'invito a rendere interrogatorio, violazione del divieto di reformatio in peius (la Corte di appello avrebbe aumentato la pena in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero), mancata riqualificazione del fatto ex art. 712 c.p., carenza di motivazione sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (assenza di elementi sullo stato reddituale del condannato), e mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per esiguità del danno/valore dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte di appello ha aumentato la pena rispetto a quella pronunciata dal Tribunale (da 1 mese di reclusione e €300 multa a 2 mesi di reclusione e €200 multa) senza che il Pubblico Ministero avesse proposto appello, violando il divieto di reformatio in pejus. Ciò ha determinato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata nelle more (a partire dal febbraio 2023, computati eventuali periodi di sospensione). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; le altre doglianze sono state assorbite o ritenute non idonee a comportare diversa decisione.
Norme richiamate
Norma delittuosa contestata (ricettazione/illecita detenzione di cose provenienti da reato) in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna di merito
Aggravante richiamata e poi esclusa dalla Corte d'appello; la presenza/assenza dell'aggravante ha inciso sul conteggio della pena e sulla valutazione della reformatio in pejus
art. 157, comma 8; art. 161, comma 4
Norme sulla notifica degli atti al difensore e al domiciliatario: il ricorrente contestava la correttezza della notifica dell'atto introduttivo d'appello al difensore senza preventivo efficace tentativo di notifica all'imputato nel domicilio eletto; questione rilevante sul piano della validità del procedimento d'appello
Norma che disciplina l'invito a rendere interrogatorio dopo istanza della parte; la mancata notifica dell'invito è stata dedotta come causa di nullità del decreto che dispone il giudizio
Richiamata in relazione all'impossibilità di pronunciare una decisione più favorevole (proscioglimento) in assenza di elementi; la Corte osserva che gli elementi di responsabilità non consentivano una pronuncia di proscioglimento più favorevole
Norma cui il ricorrente chiedeva la riclassificazione del fatto; la Corte di cassazione ha ritenuto assorbite le questioni dal ritenuto vizio principale
Istituto della particolare tenuità del fatto o causa di non punibilità che il ricorrente chiedeva fosse riconosciuta; la Corte di merito aveva ritenuto la richiesta immotivata, ma la Cassazione non ha approfondito il punto avendo annullato per prescrizione
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in pejus impedisce alla Corte d'appello di aumentare la pena rispetto alla sentenza di primo grado se il Pubblico Ministero non ha proposto appello; la violazione di tale principio è motivo idoneo all'annullamento della sentenza.
- Se, nelle more del giudizio di legittimità, si verifica l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- La notifica al difensore ex artt. 157 e 161 c.p.p. non esclude, in linea di principio, l'obbligo di valutare il corretto tentativo di notifica al domicilio eletto dell'imputato; contestazioni riguardo alla regolarità delle notifiche possono dare luogo a censure di nullità processuale.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria richiede motivazione sui presupposti economico-sociali dell'imputato; decisioni apodittiche sullo stato reddituale sono insufficienti.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. impone alla difesa di fornire elementi sul danno, sul valore dei beni e sul ruolo dell'imputato; la decisione di merito deve motivare specificamente le ragioni di rigetto.
- In cassazione le questioni non decisive rispetto al motivo principale che determina l'annullamento (es. prescrizione o vizio procedurale evidente) possono restare assorbite e non essere approfondite.
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