Cassazione Penale, Ordinanza n. 05559/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con i giudici di merito, del reato di guida senza patente, in relazione a un fatto commesso il 14/6/2022. La difesa ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo una lettura della norma sulla recidiva nel biennio diversa da quella accolta in sentenza; 2) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ai criteri di commisurazione della pena ex artt. 133 e 62-bis c.p., lamentando altresì il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e una determinazione della pena ritenuta eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla sussistenza del reato, osservando che la precedente violazione della medesima disposizione risultava definitivamente accertata, perché non oblata né opposta, e che ciò integra la recidiva nel biennio richiesta per la rilevanza penale della guida senza patente. Ha inoltre escluso la possibilità di applicare l'art. 131-bis c.p. alla contravvenzione in esame, poiché il comportamento non presenta il requisito della non abitualità, essendo la condotta penalmente rilevante proprio in presenza di recidiva nel biennio. Le doglianze sulla pena e sulle attenuanti generiche sono state ritenute non deducibili in cassazione perché volte a sollecitare una nuova valutazione di merito, a fronte di una motivazione non illogica né arbitraria. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992
La guida senza patente è penalmente rilevante nell'ipotesi di recidiva nel biennio; la recidiva ricorre quando risulti una precedente violazione definitivamente accertata nel biennio.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
La depenalizzazione della guida senza patente non opera quando sussiste la recidiva nel biennio; ai fini della rilevanza penale è necessario il definitivo accertamento del precedente illecito.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando il requisito della non abitualità del comportamento.
Richiamato dalla difesa in tema di commisurazione della pena; la Corte non ha ravvisato vizi censurabili nella motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Richiamato dalla difesa per le attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione adeguata, in assenza di positivi elementi di valutazione.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio che conserva rilevanza penale ricorre anche quando il precedente illecito amministrativo sia stato definitivamente accertato e non sia stato né opposto né oblato, senza necessità di un ulteriore accertamento giudiziale irrevocabile del medesimo fatto.
- Ai fini della depenalizzazione della guida senza patente, non è sufficiente la mera contestazione del precedente illecito: occorre che il suo accertamento sia definitivo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la struttura del reato esige, per la sua stessa integrazione, una condotta abituale o reiterata entro un biennio.
- In cassazione non sono ammissibili censure dirette esclusivamente a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena o del diniego delle attenuanti generiche, se la motivazione di merito non presenti vizi di manifesta illogicità o arbitrarietà.
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