Cassazione Penale, Sentenza n. 31154/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale contestava che il GUP di Ravenna, nell'approvare il patteggiamento, aveva sostituito la pena detentiva con pena pecuniaria (multa) e contemporaneamente concesso la sospensione condizionale della pena. Si sosteneva che, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.150/2022 e richiamate dall'art. 20‑bis c.p., le pene sostitutive non possono essere concesse unitamente alla sospensione condizionale e che il GUP avrebbe dovuto rigettare l'accordo perché le parti avevano subordinato il patteggiamento al beneficio della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro sentenze di patteggiamento è ammesso solo per vizi riconducibili alla nozione di "pena illegale" (pena non prevista dall'ordinamento per specie o quantità). Le questioni relative alla illegittima concessione della sospensione condizionale della pena sono estranee alla nozione di pena perché la sospensione è considerata un istituto esterno alla pena stessa; pertanto l'erronea concessione del beneficio non costituisce "pena illegale" e non rientra tra i motivi che legittimano il ricorso ex art. 448, comma 2‑bis c.p.p. Di conseguenza la sentenza di patteggiamento è stata mantenuta.
Norme richiamate
Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il comma 3 impone al giudice di rifiutare l'accordo se il beneficio richiesto non può essere concesso per disposizione di legge.
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento da parte del pubblico ministero a casi in cui sia stata inflitta una "pena illegale" nel senso tecnico giurisprudenziale.
D.Lgs. n. 150 del 2022 e legge n. 689 del 1981 (art. 58 e art. 61‑bis)
Le modifiche hanno disciplinato le pene sostitutive delle pene detentive brevi stabilendo il principio di alternatività: le sanzioni sostitutive possono essere applicate solo se il giudice non ordina la sospensione condizionale della pena; inoltre l'applicazione di una sanzione sostitutiva esclude la sospensione condizionale di quella sanzione.
Prevede obblighi e prescrizioni che, se richiesti come condizione per la sospensione condizionale, incidono sul regime del beneficio; la giurisprudenza ha tuttavia qualificato tali obblighi come esterni alla natura della pena stessa.
Regola la sospensione condizionale della pena (effetti temporanei e condizioni per l'estinzione degli effetti penali).
Definisce le tipologie di sanzioni penali previste dalla legge; la Corte ha richiamato questo articolo per spiegare che la sospensione condizionale non rientra tra le sanzioni elencate essendo istituto esterno alla pena.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro una sentenza di patteggiamento è ammissibile principalmente quando la pena applicata è "illegale" nel senso tecnico (non prevista dall'ordinamento per specie o quantità).
- Le questioni attinenti alla concessione della sospensione condizionale della pena non rientrano nella nozione di "pena" ai fini della verifica di illegittimità sostanziale della sanzione; quindi errori relativi alla sospensione condizionale non costituiscono di regola motivo valido per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
- Dopo il D.Lgs. n.150/2022 le pene sostitutive e la sospensione condizionale sono istituti alternativi: il giudice non dovrebbe applicare simultaneamente entrambe le misure; tuttavia, l'erronea applicazione congiunta non sempre produce una "pena illegale" impugnabile in cassazione dal pubblico ministero.
- Se le parti subordinano il patteggiamento a un beneficio (es. sospensione condizionale) che per legge non può essere concesso, il rimedio non sempre è la cassazione per "pena illegale"; occorre valutare altri strumenti di impugnazione e la specifica incidenza dell'errore sui profili sostanziali della pena.
- In fase di negoziazione di patteggiamento è prudente esplicitare e verificare preventivamente la compatibilità tra la pena concordata e i benefici richiesti alla luce delle modifiche legislative recenti, per evitare che la questione rimanga irrisolta o non ammissibile in sede di cassazione.
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