Cassazione Civile, Ordinanza n. 37317/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c. e ha compensato/sostanzialmente non liquidato le spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di materia esente ex lege ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale emesso nei confronti di un cittadino filippino ritenuto privo di titolo per soggiornare in Italia. Il giudice di pace ha respinto il ricorso rilevando che l'interessato si trovava in posizione irregolare da circa otto anni e che non aveva neppure attivato la procedura di ricongiungimento familiare. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale apposta su foglio separato: la procura non conteneva riferimenti specifici alla decisione impugnata o al giudizio di cassazione e, anzi, formulava poteri tipici del merito, come transigere, conciliare e quietanzare, ritenuti incompatibili con la specialità richiesta per il ricorso di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere assistito da procura speciale idonea, ossia conferita in modo da dimostrare il consapevole incarico a proporre proprio il giudizio di legittimità.
La procura su foglio separato è ammissibile solo se rispetta i requisiti di specialità richiesti; formule generiche o riferite anche a fasi di merito possono renderla incompatibile con il giudizio di cassazione.
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18
Per le controversie rientranti nella materia esente non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve evidenziare in modo univoco la volontà di proporre proprio il ricorso per cassazione; l'assenza di un riferimento specifico alla decisione impugnata o al giudizio di legittimità può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Una procura conferita su foglio separato, pur materialmente congiunto al ricorso, è invalida ai fini della cassazione se contiene espressioni e poteri tipici dei gradi di merito e non elementi che ne attestino la specialità per il giudizio di legittimità.
- In tema di impugnazione di provvedimenti in materia di immigrazione, il controllo sulla specialità della procura segue le regole ordinarie del processo civile e non è attenuato dalla natura della controversia.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nelle materie espressamente esenti per legge.
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