Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 107/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 2 febbraio 2023, notificato in data successiva, recante ordine ai sensi dell'art. 33 del DPR 380/01 di demolizione di pretese opere abusivamente realizzate in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, nonché in via presupposta del verbale di sopralluogo n. -OMISSIS- del 29.9.2016 e PG -OMISSIS- del 05.3.2017 e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202302729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 per trasformazione di locali in camere da letto, pavimentazione di parte del giardino e realizzazione di fioriere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto l’erronea qualificazione giuridica delle opere e la conseguente violazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001. In particolare, ha contestato che la trasformazione dei locali al primo piano in camere da letto, aventi altezza di 2,40 metri, integrasse una ristrutturazione edilizia pesante sanzionabile con la demolizione; ha sostenuto che l’immobile, realizzato nel 1932, avesse da sempre destinazione residenziale e che fosse pendente una domanda di condono edilizio presentata nel 1986, non considerata dal Comune. Ha inoltre contestato la qualificazione come abuso edilizio del rifacimento parziale della pavimentazione del giardino e della realizzazione di fioriere in muratura, riconducibili all’edilizia libera. È stata dedotta anche la violazione dell’art. 38 l. 47/1985, ritenuta assorbita dal giudice. Il Comune aveva richiamato, per le altezze interne, sia l’art. 43, comma 1, lett. b), l. 457/1978 sia il d.m. 5 luglio 1975.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di ripristino. Ha ritenuto dirimente l’erronea qualificazione delle opere ai fini dell’applicazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001. La distinzione tra restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia leggera e ristrutturazione edilizia pesante deve essere effettuata valutando finalità, complessità e unitarietà dell’intervento: la ristrutturazione edilizia richiede un insieme sistematico di opere rivolto a trasformare, in tutto o in parte, l’organismo edilizio, rendendolo diverso dal preesistente, e non una mera somma di interventi minori. La sola altezza interna di 2,40 metri non dimostrava tale trasformazione e, inoltre, poteva rilevare sul piano dell’agibilità e dell’igiene ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 380/2001, non automaticamente su quello della conformità urbanistico-edilizia sanzionabile con la demolizione. Il Comune non aveva neppure considerato l’epoca di costruzione dell’immobile e l’efficacia temporale degli standard sulle altezze. Quanto alla pavimentazione del giardino, l’intervento rientra nell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001, relativo alle opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, mentre le fioriere sono riconducibili agli elementi di arredo delle aree pertinenziali di cui alla lett. e-quinquies) dello stesso articolo e al Glossario dell’edilizia libera. Il TAR ha inoltre rilevato che al momento dell’adozione dell’ordinanza era pendente il procedimento di condono, non menzionato nell’atto, ma ha assorbito la relativa censura. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La sanzione demolitoria prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o difformità dal permesso di costruire presuppone la corretta qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a tale regime; non è sufficiente la mera contestazione di singole irregolarità.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La ristrutturazione edilizia richiede interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio, valutati nella loro complessità e unitarietà, secondo una logica di progetto e non come mera somma di micro-opere.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale

    Il mutamento rilevante di destinazione d’uso presuppone l’assegnazione dell’immobile a una diversa categoria funzionale; non ricorre quando l’unità immobiliare ha conservato la destinazione residenziale.

  • art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001

    le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta

    La pavimentazione e la finitura di spazi esterni rientrano nell’edilizia libera, purché rispettino l’eventuale indice di permeabilità previsto dallo strumento urbanistico.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001

    elementi di arredo delle aree pertinenziali

    Le fioriere sono riconducibili agli elementi di arredo delle aree pertinenziali e, in quanto tali, all’edilizia libera.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    Le violazioni concernenti requisiti igienico-sanitari e di abitabilità possono rilevare ai fini dell’agibilità o dell’inagibilità dei locali, ma non determinano automaticamente la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia sanzionabile ai sensi dell’art. 33.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata contestazione specifica, da parte dell’amministrazione costituita, delle circostanze documentate dalla parte ricorrente consente al giudice di valorizzarle secondo il principio di non contestazione.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’amministrazione è tenuta alla produzione tempestiva e completa degli atti del procedimento; nel caso concreto il Comune aveva prodotto soltanto uno dei verbali richiamati nell’ordinanza.

  • art. 38 l. 47/1985

    La censura relativa agli effetti della pendenza del procedimento di condono è stata ritenuta assorbita, pur essendo accertata la pendenza del procedimento al momento dell’adozione dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • L’applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 33 d.P.R. 380/2001 richiede che l’amministrazione qualifichi e dimostri l’intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire, non essendo sufficiente la contestazione di singole opere o irregolarità edilizie.
  • La ristrutturazione edilizia deve essere accertata considerando l’intervento nella sua complessità, unitarietà e finalità trasformativa dell’organismo edilizio; una mera somma di micro-opere, priva di un progetto unitario diretto a rendere l’edificio diverso dal preesistente, non integra di per sé tale categoria.
  • La contestazione di un’altezza interna inferiore agli standard igienico-sanitari non è, da sola, sufficiente a qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia né a fondare la demolizione ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001; occorre distinguere tra violazioni urbanistico-edilizie e requisiti di abitabilità o agibilità, valutando anche l’efficacia temporale degli standard applicabili.
  • Il mantenimento della destinazione residenziale dell’immobile esclude un mutamento di destinazione d’uso rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, salvo che l’amministrazione dimostri l’effettiva assegnazione dell’immobile a una diversa categoria funzionale.
  • La pavimentazione e la finitura di spazi esterni, nonché le fioriere quali elementi di arredo delle aree pertinenziali, rientrano nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.