Sentenza n. 107/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 2 febbraio 2023, notificato in data successiva, recante ordine ai sensi dell'art. 33 del DPR 380/01 di demolizione di pretese opere abusivamente realizzate in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, nonché in via presupposta del verbale di sopralluogo n. -OMISSIS- del 29.9.2016 e PG -OMISSIS- del 05.3.2017 e di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 per trasformazione di locali in camere da letto, pavimentazione di parte del giardino e realizzazione di fioriere
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l’erronea qualificazione giuridica delle opere e la conseguente violazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001. In particolare, ha contestato che la trasformazione dei locali al primo piano in camere da letto, aventi altezza di 2,40 metri, integrasse una ristrutturazione edilizia pesante sanzionabile con la demolizione; ha sostenuto che l’immobile, realizzato nel 1932, avesse da sempre destinazione residenziale e che fosse pendente una domanda di condono edilizio presentata nel 1986, non considerata dal Comune. Ha inoltre contestato la qualificazione come abuso edilizio del rifacimento parziale della pavimentazione del giardino e della realizzazione di fioriere in muratura, riconducibili all’edilizia libera. È stata dedotta anche la violazione dell’art. 38 l. 47/1985, ritenuta assorbita dal giudice. Il Comune aveva richiamato, per le altezze interne, sia l’art. 43, comma 1, lett. b), l. 457/1978 sia il d.m. 5 luglio 1975.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di ripristino. Ha ritenuto dirimente l’erronea qualificazione delle opere ai fini dell’applicazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001. La distinzione tra restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia leggera e ristrutturazione edilizia pesante deve essere effettuata valutando finalità, complessità e unitarietà dell’intervento: la ristrutturazione edilizia richiede un insieme sistematico di opere rivolto a trasformare, in tutto o in parte, l’organismo edilizio, rendendolo diverso dal preesistente, e non una mera somma di interventi minori. La sola altezza interna di 2,40 metri non dimostrava tale trasformazione e, inoltre, poteva rilevare sul piano dell’agibilità e dell’igiene ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 380/2001, non automaticamente su quello della conformità urbanistico-edilizia sanzionabile con la demolizione. Il Comune non aveva neppure considerato l’epoca di costruzione dell’immobile e l’efficacia temporale degli standard sulle altezze. Quanto alla pavimentazione del giardino, l’intervento rientra nell’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001, relativo alle opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, mentre le fioriere sono riconducibili agli elementi di arredo delle aree pertinenziali di cui alla lett. e-quinquies) dello stesso articolo e al Glossario dell’edilizia libera. Il TAR ha inoltre rilevato che al momento dell’adozione dell’ordinanza era pendente il procedimento di condono, non menzionato nell’atto, ma ha assorbito la relativa censura. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
La sanzione demolitoria prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o difformità dal permesso di costruire presuppone la corretta qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a tale regime; non è sufficiente la mera contestazione di singole irregolarità.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione edilizia richiede interventi rivolti a trasformare l’organismo edilizio, valutati nella loro complessità e unitarietà, secondo una logica di progetto e non come mera somma di micro-opere.
ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale
Il mutamento rilevante di destinazione d’uso presuppone l’assegnazione dell’immobile a una diversa categoria funzionale; non ricorre quando l’unità immobiliare ha conservato la destinazione residenziale.
art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001
le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta
La pavimentazione e la finitura di spazi esterni rientrano nell’edilizia libera, purché rispettino l’eventuale indice di permeabilità previsto dallo strumento urbanistico.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001
elementi di arredo delle aree pertinenziali
Le fioriere sono riconducibili agli elementi di arredo delle aree pertinenziali e, in quanto tali, all’edilizia libera.
Le violazioni concernenti requisiti igienico-sanitari e di abitabilità possono rilevare ai fini dell’agibilità o dell’inagibilità dei locali, ma non determinano automaticamente la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia sanzionabile ai sensi dell’art. 33.
La mancata contestazione specifica, da parte dell’amministrazione costituita, delle circostanze documentate dalla parte ricorrente consente al giudice di valorizzarle secondo il principio di non contestazione.
L’amministrazione è tenuta alla produzione tempestiva e completa degli atti del procedimento; nel caso concreto il Comune aveva prodotto soltanto uno dei verbali richiamati nell’ordinanza.
La censura relativa agli effetti della pendenza del procedimento di condono è stata ritenuta assorbita, pur essendo accertata la pendenza del procedimento al momento dell’adozione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- L’applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 33 d.P.R. 380/2001 richiede che l’amministrazione qualifichi e dimostri l’intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire, non essendo sufficiente la contestazione di singole opere o irregolarità edilizie.
- La ristrutturazione edilizia deve essere accertata considerando l’intervento nella sua complessità, unitarietà e finalità trasformativa dell’organismo edilizio; una mera somma di micro-opere, priva di un progetto unitario diretto a rendere l’edificio diverso dal preesistente, non integra di per sé tale categoria.
- La contestazione di un’altezza interna inferiore agli standard igienico-sanitari non è, da sola, sufficiente a qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia né a fondare la demolizione ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001; occorre distinguere tra violazioni urbanistico-edilizie e requisiti di abitabilità o agibilità, valutando anche l’efficacia temporale degli standard applicabili.
- Il mantenimento della destinazione residenziale dell’immobile esclude un mutamento di destinazione d’uso rilevante ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. 380/2001, salvo che l’amministrazione dimostri l’effettiva assegnazione dell’immobile a una diversa categoria funzionale.
- La pavimentazione e la finitura di spazi esterni, nonché le fioriere quali elementi di arredo delle aree pertinenziali, rientrano nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici.
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