Cassazione Penale, Ordinanza n. 05485/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la contestata recidiva, dichiarato estinto per prescrizione il reato sub C) e rideterminato la pena, confermando per il resto la sentenza del Tribunale. L'unico motivo dedotto era la violazione di legge per avere la Corte territoriale, come già il giudice di primo grado, quantificato l'aumento di pena per la continuazione tra i reati senza indicare i motivi specifici dell'aumento per i reati satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, quando il giudice determina aumenti di pena di esigua entità per i singoli reati satellite, non è tenuto a una motivazione specifica e analitica, poiché in tal caso è escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale ex art. 132 c.p. In conformità a tale principio, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come fonte del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, il cui abuso è escluso quando gli aumenti per continuazione sono di lieve entità
medesimo riferimento normativo all'esercizio del potere discrezionale nella commisurazione della pena
implicitamente richiamato nella condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In tema di reato continuato, la motivazione sugli aumenti di pena per i singoli reati satellite non deve necessariamente essere analitica e specifica quando gli incrementi siano di modesta entità.
- Il livello di approfondimento motivazionale richiesto al giudice sulla quantificazione della pena è proporzionato all'entità dell'aumento applicato: minore è l'aumento, minore è l'esigenza di una motivazione dettagliata.
- Quando la determinazione della pena nell'ambito della continuazione non evidenzia un abuso del potere discrezionale, la censura per difetto di motivazione sugli aumenti di pena è manifestamente infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →