Cassazione Civile, Ordinanza n. 13621/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce da un pagamento eseguito da un ente E.C.A.P. in favore dell'erede di creditori di un precedente ente estinto, pagamento che l'ente pagatore assumeva di aver effettuato in relazione a debiti che, secondo la propria ricostruzione, erano stati accollati dalla organizzazione sindacale regionale o dalla articolazione territoriale del sindacato in forza di deliberazioni interne del 5 maggio 2000 e del 23 giugno 2000. In primo grado la domanda di rimborso era stata respinta. In appello, invece, la corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse stata una successione a titolo universale né una trasformazione tra il vecchio ente e il nuovo soggetto, perché al momento dello scioglimento il nuovo ente non esisteva ancora; aveva quindi escluso che il nuovo ente rispondesse dei debiti, individuando invece nella organizzazione sindacale regionale il soggetto tenuto al rimborso, ricondotto al paradigma dell'indebito ex art. 2036 c.c. La ricorrente per cassazione ha dedotto: motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; violazione dei criteri di interpretazione degli atti ex artt. 1362 e 1363 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d'appello avesse travisato il contenuto delle delibere, attribuendo loro uno scioglimento dell'ente territoriale mai deliberato, e avesse ignorato l'atto costitutivo del nuovo ente e il dato della continuità organizzativa e fiscale. Ha inoltre censurato l'erronea applicazione dell'art. 2036 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto fondate le censure sulla motivazione e sull'interpretazione degli atti associativi, osservando che la corte d'appello aveva desunto dalle delibere un contenuto non corrispondente al loro testo e non aveva ricostruito correttamente la volontà espressa negli atti del 5 maggio 2000 e del 23 giugno 2000. In particolare, ha rilevato che quelle delibere esprimevano la cessazione dell'ente quale struttura emanazione del sindacato e la promozione della sua trasformazione in associazione di fatto, non già lo scioglimento dell'ente territoriale di Catania. Per effetto di tali vizi, risultava travolta anche l'individuazione della organizzazione sindacale regionale quale soggetto obbligato al rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo quando la motivazione manchi in modo assoluto, sia apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
L'interpretazione degli atti privati deve seguire il dato letterale e la comune intenzione delle parti; il giudice di merito non può attribuire al testo un significato non ricavabile dalle sue espressioni e dalla lettura complessiva dell'atto.
Le clausole dell'atto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, nel contesto complessivo del documento; è censurabile l'interpretazione che isoli singole frasi senza coordinamento sistematico.
Sono stati dedotti rispettivamente violazione di legge, nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo.
La corte territoriale lo aveva richiamato come espressione del principio secondo cui la successione universale presuppone l'esistenza del successore al momento del fenomeno successorio; la Cassazione non fonda però la decisione su tale norma, limitandosi a rilevare l'erroneità dell'interpretazione degli atti.
Il motivo sul punto è stato ritenuto assorbito; la Cassazione non si è pronunciata nel merito della corretta applicazione della norma alla fattispecie.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente contestare la bontà o la completezza della motivazione.
- L'interpretazione degli atti negoziali o associativi è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, ma è sindacabile in cassazione quando il giudice violi i canoni ermeneutici, in particolare attribuendo al testo un significato non desumibile dal suo tenore letterale e dal contesto complessivo.
- Ai fini dell'interpretazione degli atti, il giudice deve ricostruire la volontà espressa nel documento coordinando tutte le sue clausole; l'isolamento di singole espressioni senza verifica del significato complessivo integra violazione dell'art. 1362 c.c. e, se del caso, dell'art. 1363 c.c.
- Quando un atto interno di un'organizzazione dispone la cessazione di una struttura quale articolazione dell'ente e la sua trasformazione in altro soggetto, non è consentito leggerlo come deliberazione di scioglimento di un diverso ente se tale contenuto non emerge dal testo.
- Se la decisione di merito si fonda su una lettura errata del contenuto di deliberazioni o statuti, ne risulta viziata anche l'individuazione del soggetto tenuto alla prestazione o al rimborso, poiché il presupposto soggettivo della responsabilità dipende dalla corretta ricostruzione del fenomeno organizzativo.
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