Cassazione Penale, Sentenza n. 13992/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vona ha chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per i quali era stato condannato con sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa (Corte d'appello di Genova, 18/04/2012, irrevocabile 26/06/2012) e con sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. (GIP Tribunale di Genova, 9/03/2015, irrevocabile 30/03/2015). Il GIP ha rigettato l'istanza ritenendo ostativa la presenza di un processo pendente in Cassazione per un delitto commesso anteriormente al 11/03/2014 e quindi, secondo il GIP, intervenuto prima del decorso del termine utilmente previsto. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo che il GIP ha erroneamente ritenuto che la sola contestazione o la mera pendenza di un procedimento possa essere ostativa alla declaratoria di estinzione, mentre, secondo il ricorrente e la giurisprudenza, rileva solo una condanna divenuta irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell'ostatività alla declaratoria di estinzione (sia nella fattispecie dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., sia per quella dell'art. 167 cod. pen.), rileva solo l'accertamento della commissione di un delitto con pronuncia irrevocabile. La sola contestazione o la mera pendenza di un processo non è, di per sé, ostativa. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Genova, Ufficio GIP, per un nuovo giudizio che verifichi correttamente l'esistenza o meno di condanne irrevocabili ostative.
Norme richiamate
La Corte interpreta che, ai fini dell'estinzione del reato per il quale sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, conta soltanto l'accertamento di delitti commessi nel termine di legge se provvisti di condanna irrevocabile; la mera contestazione non è ostativa.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante; la decisione conferma l'identità di ratio con le norme sull'estinzione e la necessità di accertamento irrevocabile per ritenere ostativa la commissione di altri reati.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso di patteggiamento la giurisprudenza e la Corte richiedono che la commissione di un delitto nel termine impedente sia stata accertata con pronuncia irrevocabile; la semplice contestazione o pendenza non basta a rifiutare l'estinzione.
Richiamata nei fatti quale norma sulla sentenza di applicazione della pena; la pronuncia di applicazione di pena rileva se divenuta irrevocabile ai fini dell'istanza di estinzione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata quale motivo di ricorso per cassazione (inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto).
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021 (Rv. 281642 - 01)
Il precedente ha chiarito che la commissione di un delitto nel termine di cinque anni preclude la richiesta di estinzione solo se tale commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile; principio applicato dalla Corte nel caso in esame.
Massime di principio
- La mera contestazione o la pendenza di un procedimento non costituisce di per sé motivo ostativo alla declaratoria di estinzione del reato; rileva solo una condanna irrevocabile per reati commessi nel termine rilevante.
- Il giudice dell'esecuzione deve espressamente verificare e motivare se sussiste una pronuncia irrevocabile su reati commessi nei termini di legge; in assenza di tale accertamento la negazione dell'estinzione è viziata.
- Il principio vale sia per le ipotesi di patteggiamento (art. 445, comma 2, cpp) sia per la sospensione condizionale della pena (art. 167 c.p.), per identità di ratio.
- Se esiste un procedimento pendente, il corretto approccio è verificare se da esso sia già emersa una condanna irrevocabile; se no, l'istanza di estinzione può comunque essere valutata favorevolmente se sussistono le altre condizioni.
- In presenza di contrasto interpretativo o di omessa verifica da parte del giudice di merito, è opportuno impugnare chiedendo la declaratoria che obblighi il giudice a compiere la verifica richiesta o a rinviare per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13819/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13821/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13823/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13824/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13825/2024 del 05/04/2024
- Sentenza penale · 5 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13826/2024 del 05/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →