Cassazione Penale, Ordinanza n. 35090/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. I motivi erano quattro: i primi due contestavano la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deducendo in sostanza travisamento della prova e erronea valutazione delle risultanze istruttorie; il terzo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il quarto censurava la declaratoria di inammissibilità, per genericità, del gravame relativo alla dosimetria della pena, sostenendo che il riconoscimento delle attenuanti generiche in primo grado avrebbe dovuto riflettersi automaticamente in una pena più mite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle censure già svolte in appello e risolventisi in una richiesta di non consentita rilettura del materiale probatorio, a fronte di una motivazione di merito logica e puntuale. Ha considerato infondato anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, richiamando la motivazione della Corte territoriale che aveva valorizzato la non modesta entità del danno, il mancato risarcimento e la reiterazione delle condotte. Ha infine giudicato aspecifico il motivo sulla pena, perché non si confrontava con la motivazione impugnata e si limitava a richiamare il riconoscimento delle attenuanti generiche senza indicare ragioni decisive per una diversa dosimetria. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso.
La causa di non punibilità non è applicabile quando il fatto presenta non modesta entità del danno, mancato risarcimento e reiterazione delle condotte.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non comporta automaticamente la determinazione della pena ai minimi edittali.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di travisamento della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, se la sentenza di merito ha espresso un apparato argomentativo logico, coerente e privo di aporie.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività; può essere esclusa quando il danno è non modesto, non risarcito e la condotta risulta reiterata.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone automaticamente la pena nel minimo edittale, essendo necessaria una specifica censura della motivazione sulla commisurazione della pena.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono aspecifici, generici o meramente assertivi e non si misurano con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
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