Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20381/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona dell'08/06/2021 che aveva assolto Zazzaro da due reati di ricettazione perché, ritenuta l'ipotesi attenuata ai sensi del secondo comma dell'art. 648 c.p., i reati erano estinti per prescrizione. Il Procuratore generale ha dedotto che, ai fini della prescrizione, l'art. 157 comma 2 c.p. impone di tener conto della pena prevista per il reato consumato senza computare la diminuzione per le circostanze attenuanti, per cui alla data della sentenza il termine prescrizionale non poteva ritenersi maturato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha confermato l'orientamento secondo cui l'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 c.p. è una circostanza attenuante speciale e non una autonoma fattispecie incriminatrice; quindi, per il calcolo della prescrizione va presa come riferimento la pena stabilita dal primo comma dell'art. 648. Dato che il reato era stato commesso il 15/05/2013, alla data della sentenza (08/06/2021) il termine di prescrizione calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p. (anni 8, maggiorati di 2 anni per l'aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161 comma 2, per un totale di 10 anni) non era ancora decorso. La sentenza del Tribunale è stata annullata e gli atti sono stati rinviati alla Corte d'appello di Ancona per il giudizio, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Il secondo comma rappresenta un'ipotesi attenuata che costituisce una circostanza attenuante speciale e non una fattispecie autonoma; per la prescrizione si deve fare riferimento alla pena prevista dal primo comma.

  • art. 157 cod. pen., comma 2

    Per il tempo necessario a prescrivere si tiene riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato senza computare la diminuzione dovuta alle circostanze attenuanti.

  • art. 161 cod. pen.

    Consente l'aumento di pena (qui richiamato per l'incremento di un quarto ai sensi del comma 2) che va considerato nel calcolo del termine prescrizionale complessivo.

  • art. 569 c.p.p., comma 4

    Stabilisce la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per il giudizio dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez.2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017 (Aquaro, Rv. 269492 - 01)

    Precedente conforme che afferma che l'ipotesi attenuata di ricettazione è circostanza attenuante speciale e che per la prescrizione va considerata la pena del primo comma.

Massime di principio

  • Quando la legge prevede un'ipotesi "attenuata" come circostanza attenuante speciale (es. art. 648 comma 2 c.p.), non la si considera come fattispecie autonoma ai fini della prescrizione: per il calcolo si prende la pena prevista dalla fattispecie base (primo comma).
  • Ai fini della prescrizione si applica l'art. 157 c.p.: non si devono computare le riduzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti nel calcolo del termine prescrizionale.
  • Eventuali aumenti o aggravamenti previsti (es. art. 161 c.p.) vanno considerati prima di computare il termine di prescrizione totale.
  • Se un giudice di merito assolve per prescrizione avendo invece computato riduzioni non rilevanti ai fini dell'art. 157, la decisione può essere cassata e rimessa per nuovo giudizio.
  • Dopo l'annullamento per violazione di legge che riguarda il calcolo della prescrizione, gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello per il proseguimento del giudizio ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.