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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42342/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di conferma della confisca di quote societarie, conti correnti, un complesso aziendale, terreni, fabbricati e autovetture. Contestavano (1) la violazione degli artt. 1 e 24 del d.lgs. 159/2011 per mancato e inesatto accertamento della pericolosità sociale di Cascino e per errata delimitazione temporale dei beni confiscabili (sostenendo che la pericolosità dovesse essere circoscritta al 2008-2010); (2) la valutazione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Brescia (che, secondo la difesa, avrebbe dimostrato la liceità di compensi utilizzati per acquistare il Feudo Ventura), sostenendo che pronunzie favorevoli in sede penale dovrebbero limitare l'ambito del giudizio di prevenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fornisca motivazione adeguata e si sia confrontato con la giurisprudenza di legittimità: la pericolosità sociale è stata ricostruita sulla base di plurimi elementi (sentenze irrevocabili, indagini, intercettazioni, modalità operative note come "metodo Cascino"), e la delimitazione temporale della confisca (anni 2002-2015) è stata giudicata congrua alla luce degli indici bancari e degli accertamenti. La Corte ha inoltre chiarito che l'assoluzione per carenza di prova non impedisce, ove i fatti risultino delineati con sufficiente chiarezza, che quei fatti siano valutati nel procedimento di prevenzione. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    La Corte interpreta l'art. 1 (definizione e categorie di pericolosità) come base per un giudizio che si compone di una fase 'constatativa' (fatti storici/indicatori) e una fase prognostica; l'ambito temporale della confisca si riferisce al periodo di manifestazione della pericolosità ma può estendersi se sussistono indici forti che collegano acquisizioni patrimoniali alla provvista illecita.

  • Codice di procedura penale

    art. 530, comma 2; art. 616

    Art. 530 c.p.p.: una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove (o per altri motivi previsti) non impedisce necessariamente che i fatti, se delineati chiaramente, siano valutati nel procedimento di prevenzione. Art. 616 c.p.p.: disciplinando le sanzioni per ricorsi infondati o inammissibili, è stata applicata la sanzione patrimoniale a favore della Cassa delle Ammende.

  • D.lgs. 74/2000 (illeciti tributari)

    I reati fiscali richiamati costituiscono parte degli elementi fattuali dalla cui ricostruzione la Corte ha desunto la condizione di pericolosità generica; condanne e applicazioni di pena per reati tributari sono elementi probatori rilevanti nel procedimento di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il giudice valuta la pericolosità sociale in due fasi: una constatativa (ricostruzione di fatti storici e indicatori) e una prognostica (probabilità di recidiva); entrambe devono essere motivate.
  • Sentenze penali favorevoli (assoluzioni non definitive o archiviazioni non irrevocabili) non necessariamente escludono che i relativi fatti possano essere utilizzati nel giudizio di prevenzione, purché i fatti risultino delineati con sufficiente chiarezza; l'unico limite è la pronuncia penale irrevocabile di esclusione del fatto.
  • La confisca di prevenzione deve avere un perimetro temporale ragionevole collegato al periodo di manifestazione della pericolosità sociale, ma può estendersi oltre se esistono indici fattuali plurimi e significativi che collegano beni acquisiti successivamente alla provvista illecita.
  • Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al penale: il giudice di prevenzione può ricostruire autonomamente la rilevanza penale di fatti non sfociati in condanna, se non smentiti da pronunce penali irrevocabili.
  • La Corte di Cassazione, nel sindacare provvedimenti di prevenzione, ammette il ricorso solo per violazione di legge o per motivazione assente/meramente apparente; la motivazione deve confrontarsi esplicitamente con elementi potenzialmente decisivi.
  • In caso di ricorso inammissibile sono possibili condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi valutare attentamente la fondatezza e la forma del ricorso in materia di misure di prevenzione.

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