Cassazione Civile, Ordinanza n. 04488/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine/somministrazione poi dichiarato nullo e convertito in rapporto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha determinato l'indennità risarcitoria dovuta ai sensi dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010 in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita alla scadenza del termine, e ha condannato il lavoratore alla restituzione del maggior importo ricevuto in eccedenza in esecuzione di una precedente sentenza, al netto di ritenute previdenziali e fiscali. Il ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia sulla domanda di quantificazione dell'ultima retribuzione globale di fatto (indicata in euro 1.523,34) ai fini del calcolo dell'indennità ex art. 32, commi 5 e 7; 2) violazione di legge e omessa motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto ripetibili anche somme percepite dopo la declaratoria di conversione del rapporto e fino al ripristino dello stesso, nonostante la non ripetibilità delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza di conversione; 3) violazione delle norme sulle spese di lite per liquidazione inferiore ai minimi e alla nota spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio avesse erroneamente considerato ripetibili anche somme percepite dal lavoratore dopo la declaratoria di conversione del rapporto, senza motivare sul punto. Ha affermato che, secondo l'interpretazione dell'art. 32 della l. n. 183 del 2010 resa costituzionalmente adeguatrice, l'indennità forfetizzata e onnicomprensiva copre solo il periodo intermedio tra scadenza del termine e sentenza di conversione; per il periodo successivo la retribuzione è dovuta e non è ripetibile. Sono rimasti assorbiti il primo motivo, perché la corretta quantificazione dell'ultima retribuzione è necessaria per determinare le somme da restituire o detrarre, e il terzo motivo, poiché il rinvio comporta nuovo regolamento delle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia.
Richiamato ai fini della dedotta nullità/motivazione della sentenza.
Richiamato nel motivo relativo agli effetti della cassazione e del rinvio.
Richiamato nel motivo relativo alla cassazione con rinvio.
Richiamato nel motivo relativo ai poteri del giudice di rinvio.
Richiamato nei motivi inerenti la domanda introduttiva del giudizio del lavoro.
Richiamato con riferimento all'obbligo di motivazione e alla liquidazione delle spese.
Richiamato rispetto alla domanda restitutoria e alla ripetizione di indebito.
art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183 del 2010
Norma che prevede un'indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni da nullità del termine nel periodo intermedio tra scadenza del termine e sentenza di conversione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità e vizio di motivazione.
Richiamato in tema di spese di lite.
Richiamato in tema di compensazione delle spese.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite.
art. 60 del r.d.l. n. 1578 del 1934
Richiamato nel motivo sulle spese e tariffe professionali.
art. 24 della l. n. 794 del 1942
Richiamato nel motivo sulle spese e tariffe professionali.
Richiamato quale tariffario professionale invocato per la liquidazione delle spese.
Richiamato quale criterio per la liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato quale modifica del DM n. 55 del 2014.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L'indennità prevista dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 per la nullità del termine ha natura forfetizzata e onnicomprensiva e copre soltanto il periodo compreso tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione del rapporto.
- Dopo la sentenza che converte il rapporto a tempo indeterminato, la prestazione lavorativa è resa in un rapporto ormai stabilizzato: la retribuzione successiva è dovuta e non può essere trattata come indebito da restituire.
- Quando il giudice di merito condanna alla restituzione di somme percepite dal lavoratore, deve verificare e motivare distintamente quali importi siano stati corrisposti nel periodo ripetibile e quali invece dopo la conversione del rapporto, perché solo i primi possono essere oggetto di restituzione o di compensazione.
- La corretta quantificazione dell'ultima retribuzione globale di fatto è un passaggio preliminare necessario per calcolare sia l'indennità forfetaria sia le eventuali detrazioni sulle somme da restituire.
- La cassazione con rinvio per errori sulla ripetibilità delle somme determina l'assorbimento delle censure sulle spese, che dovranno essere nuovamente regolate dal giudice di rinvio.
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