Cassazione Penale, Sentenza n. 32913/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per tentato furto aggravato: Grano e La Vattiata contestavano il loro concorso ex art. 110 c.p. (assumendo che il loro apporto fosse meramente di "palo" e quindi attenuabile), il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., la motivazione sul bilanciamento e sul trattamento sanzionatorio (artt. 69 e 133 c.p.) e il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.; Mazzara chiedeva in via subordinata l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 448 c.p.p. o comunque il riconoscimento della continuazione con reati precedenti. Gli appellanti denunciavano inoltre vizi di motivazione e di rappresentazione dei fatti (richiesta di rivalutazione delle prove).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati (inammissibili o rigettati), confermando la responsabilità penale e le statuizioni di merito: è stato ritenuto che Grano e La Vattiata abbiano svolto la funzione di "palo" e che tale contributo non giustifica l'attenuante della minima partecipazione; l'applicazione della recidiva è stata ritenuta correttamente motivata; il giudizio di bilanciamento e la determinazione della pena sono stati adeguatamente giustificati (pena fissata in misura prossima al minimo edittale); il vincolo della continuazione è stato negato in quanto mancava un progetto criminoso unitario e preordinato; è stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e il versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riconosciuto il concorso nel reato: anche la funzione di "palo" costituisce contributo idoneo a rafforzare e agevolare il proposito criminoso dell'autore materiale, integrando il concorso.
L'attenuante per partecipazione di minima importanza non è riconoscibile a chi svolge la funzione di "palo", poiché tale ruolo facilita l'esecuzione del reato e garantisce impunità agli esecutori materiali.
La recidiva può essere applicata quando il nuovo fatto esprima accresciuta pericolosità/colpevolezza; la Corte ha ritenuto motivata l'applicazione della recidiva nel caso di Grano.
Il comma finale (divieto di prevalenza delle attenuanti) opera con recidiva reiterata specifica infraquinquennale, impedendo la prevalenza delle attenuanti generiche; perciò il giudice non doveva compiere un diverso bilanciamento.
La motivazione sulla determinazione della pena è adeguata quando la pena è prossima al minimo edittale: in tal caso è sufficiente un riferimento alla congruità; maggiori specificazioni sono richieste per pene pari o superiori al medio edittale.
Per il riconoscimento della continuazione è necessaria l'identità di un disegno criminoso unitario e preordinato; la mera tendenza a delinquere o analogie tra reati non sono sufficienti.
I motivi di ricorso che richiedono una rivalutazione del merito probatorio sono inammissibili in sede di legittimità; la Corte ha quindi rifiutato istanze che avrebbero implicato nuova valutazione della prova.
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti, come disposto dalla Corte.
Invocato dal ricorrente Mazzara come strumento di applicazione di pena (accordo), ma la Corte ha ricollegato la questione al mancato riconoscimento della continuazione e ritenuto infondata la censura.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La sopravvenuta modificazione della procedibilità (es. querela) non ha efficacia tale da incidere sull'inammissibilità di un ricorso già pendente in Cassazione né da produrre abolitio criminis rispetto al cd. giudicato sostanziale.
Massime di principio
- La funzione di "palo" in un furto costituisce concorso e normalmente esclude il riconoscimento dell'attenuante per partecipazione minima, perché agevola l'esecuzione e l'impunità degli autori materiali.
- La Cassazione non procede a una rivalutazione del fatto e della prova; questioni che richiedono nuova valutazione del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
- L'applicazione della recidiva si giustifica quando il nuovo reato manifesta maggiore pericolosità/colpevolezza; la semplice marginalità apparente del contributo del recidivo non elimina di per sé l'aggravamento.
- Per il riconoscimento del vincolo della continuazione è necessario un disegno criminoso unitario e preordinato: l'esistenza di una generale tendenza a delinquere o analogie tra reati non basta.
- Nella determinazione della pena, se la pena base è fissata in misura prossima o entro il minimo edittale, la motivazione può essere più sintetica; pene pari o superiori al medio edittale richiedono motivazioni più dettagliate sui criteri dell'art. 133 c.p.
- Le modifiche legislative intervenute sulla procedibilità (es. trasformazione in procedibilità a querela) non incidono automaticamente sui procedimenti o sui ricorsi già pendenti in Cassazione se questi risultano inammissibili.
- La reiezione di una richiesta di applicazione della pena ex art. 448 c.p.p. può essere collegata al mancato riconoscimento di questioni sostanziali (es. continuazione); il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare l'opportunità dell'istituto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32664/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32666/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →