Cassazione Penale, Ordinanza n. 08749/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a ripetute violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo deduceva violazione di legge per l'omessa valutazione di motivi che, secondo la difesa, non erano stati oggetto di rinuncia; con il secondo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando il mancato rilievo di eventuali cause di proscioglimento. Dal testo emerge che, nel concordato in appello, la ricorrente aveva rinunciato ai motivi assolutori e a quelli attinenti alla qualificazione giuridica della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché nel caso concreto la ricorrente aveva rinunciato ai motivi assolutori e a quelli sulla qualificazione della condotta, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la sentenza emessa in appello a seguito di concordato; il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
Norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto del concordato in appello.
La Corte ribadisce che, nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili doglianze volte a far valere la mancata immediata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se relative a motivi rinunciati.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa in appello a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile il ricorso per cassazione solo per vizi inerenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo raggiunto.
- Sono inammissibili le doglianze che investano motivi espressamente rinunciati in sede di concordato, poiché l'adesione all'accordo comporta la preclusione alla loro successiva deduzione in cassazione.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato in appello per sollecitare una nuova valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando tali questioni rientrano tra i motivi rinunciati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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