Cassazione Penale, Sentenza n. 13395/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione riferita alla custodia cautelare disposta il 15/02/2013 nell'ambito di indagini per reati aggravati di stampo mafioso (art. 416-bis e art. 629 c.p., con aggravante ex art. 7 legge 12/07/1991 n.203). Il Pirrotta era stato indicato come capo condominio dello Zen, incaricato di riscuotere il "pizzo" e di versare parti delle somme per il mantenimento di detenuti affiliati; le principali prove erano le dichiarazioni del collaboratore Giordano Salvatore e di Arnone Sebastiano. Proceduralmente la custodia venne annullata dal Tribunale del riesame l'11/10/2013 per insussistenza dei gravi indizi (in sede di rinvio), l'imputato fu poi assolto con giudicato divenuto irrevocabile il 05/10/2021. Nonostante ciò la Corte di appello, nel giudizio sulla riparazione, aveva ritenuto ostativa la condotta colposa del Pirrotta e rigettato la domanda di riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Pirrotta, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia omesso di valutare che l'annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame (per insussistenza ab origine dei gravi indizi) era avvenuto sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che aveva emesso il provvedimento cautelare; in tale fattispecie la condizione ostativa consistente nell'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera e non può essere valutata dal giudice della riparazione. Perciò l'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
Norme richiamate
Regola la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato il comma 2 relativo all'ingiustizia 'formale' quando l'insussistenza delle condizioni cautelari è accertata ab origine
Richiamato nel motivo di gravame difensivo insieme all'art. 314; attiene alle modalità della domanda di riparazione e agli oneri motivazionali del giudice
Norma sui gravi indizi di colpevolezza; il Tribunale del riesame ha ritenuto insussistenti tali gravi indizi annullando la misura
Contiene disposizioni sul riesame; menzionato in relazione al provvedimento del Tribunale del riesame che ha revocato la misura
Richiamato dai difensori per contestare omissione di motivazione del giudice della riparazione in ordine ad altre ordinanze pronunciate nei confronti di coimputati; la Corte ha rilevato l'obbligo del giudice della riparazione di considerare le pronunce antecedenti rilevanti
art. 416-bis cod. pen. e art. 629 cod. pen.; art. 7 legge 12/07/1991 n.203
Norme penali relative ai delitti contestati (associazione mafiosa e estorsione aggravata); costituiscono l'impianto accusatorio originario ma, nella valutazione finale, non hanno retto alla prova essendo intervenute assoluzioni e annullamento cautelare per insufficienza di indizi
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene annullata ab origine dal giudice del riesame per insussistenza dei gravi indizi sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi, l'ingiustizia è di carattere formale e non opera la condizione ostativa fondata sul fatto che l'indagato abbia dato o concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione non può valutare la colpa dell'istante in tale ipotesi
- Quando esistono pronunce intervenute in sede cautelare o di merito (annullamenti, assoluzioni) fondate sulla medesima documentazione, il giudice della riparazione deve esplicitamente confrontare le valutazioni e motivare se e perché ritiene che non sussista l'ingiustizia formale
- La presenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, pur rilevanti, può non essere sufficiente a fondare gravi indizi se non corroborate da riscontri individualizzanti; decisioni favorevoli all'indagato (annullamento o assoluzione) sono elementi chiave nella domanda di riparazione
- Il ricorrente deve allegare e valorizzare le ordinanze e sentenze che hanno dichiarato l'insussistenza degli indizi o hanno disposto l'assoluzione: il giudice della riparazione è tenuto a considerarle e a motivare la coerenza o divergenza rispetto alla decisione cautelare originaria
- In materia di riparazione per ingiusta detenzione l'analisi della causalità tra condotta dell'indagato e adozione della misura è cruciale; se tale causalità è esclusa per rilevata autoreferenzialità dell'errore giudiziario, l'indennizzo è in linea di principio dovuto
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