Cassazione Penale, Ordinanza n. 29823/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La persona condannata ha chiesto al Tribunale di sorveglianza la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. a) ord. pen., nonché l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare ordinaria e la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies ord. pen. Il Tribunale ha rigettato la domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, lett. a) e ha dichiarato inammissibili le altre istanze. Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 47-quinquies ord. pen.; in sostanza, la ricorrente contestava la valutazione del giudice di sorveglianza circa l'inidoneità delle misure alternative richieste e la preferenza accordata alla detenzione intramuraria, anche in relazione alle esigenze di cura del figlio minore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero di merito e quindi non deducibili in sede di legittimità, perché riproduttive di doglianze già esaminate dal Tribunale con motivazione completa e non manifestamente illogica. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che il Tribunale aveva dato conto del precedente provvedimento penale richiamato come causa della revoca della precedente misura alternativa e, soprattutto, della relazione dell'équipe di osservazione e degli esiti dell'indagine sociale, dai quali era emersa la necessità/opportunità della detenzione in carcere per avviare un percorso terapeutico, anche in ragione dell'uso di cocaina da parte della ricorrente e delle esigenze di cura del figlio minore. A seguito dell'inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo l'oscuramento dei dati sensibili.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1, lett. a) ord. pen.
Richiamato come base normativa della domanda di detenzione domiciliare rigettata dal Tribunale.
Richiamato come base normativa della domanda di detenzione domiciliare speciale, censurata in ricorso; la Corte non ravvisa violazione della norma perché la doglianza mira a una rivalutazione di merito.
Richiamato per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norma implicitamente applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia completa e priva di manifesta illogicità.
- Non sussiste vizio di motivazione quando il giudice di merito dia conto degli elementi istruttori e valutativi posti a fondamento della decisione, anche se la parte ricorrente ne prospetti una lettura alternativa più favorevole.
- La scelta della misura alternativa più adeguata alla persona detenuta, quando fondata su relazioni trattamentali e indagine sociale, integra apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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