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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04029/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la condanna già pronunciata nei giudizi di merito per furto aggravato e invasione, con pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per furto aggravato e invasione di terreni o edifici. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, contestando sostanzialmente il dolo in relazione all'allaccio abusivo di energia elettrica; con il secondo motivo ha lamentato il diniego dello stato di necessità; con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità; con il quarto motivo ha contestato la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'espletamento di lavori di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o comunque inammissibili, evidenziando che la censura sulla responsabilità non era stata specificamente dedotta in appello e che, nel merito, la motivazione della sentenza impugnata era logica nel valorizzare l'uso abusivo dell'energia tramite allaccio clandestino e la consapevolezza dell'imputata; che lo stato di necessità non era stato adeguatamente allegato nei suoi elementi costitutivi; che l'attenuante del danno di speciale tenuità non era concedibile nel furto di energia elettrica in utenza domestica, per la natura continuativa dell'illecito; e che la subordinazione della sospensione condizionale ai lavori di pubblica utilità era conforme al dato normativo e alla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 625 nn. 2 e 7 c.p.

    richiamato come base dell'aggravamento del furto contestato in relazione alle modalità della sottrazione e ad altra circostanza aggravante prevista dalla norma

  • art. 633 c.p.

    richiamato per il delitto di invasione di terreni o edifici contestato

  • art. 639 c.p.

    richiamato in relazione alla fattispecie di invasione contestata

  • art. 54 c.p.

    richiamato per delimitare i presupposti applicativi dello stato di necessità, che richiede allegazione di un male imminente e inevitabile e l'impossibilità di sottrarsi al pericolo

  • art. 62 n. 4 c.p.

    richiamato per l'attenuante del danno di speciale tenuità, ritenuta non concedibile nel caso di furto di energia elettrica in utenza domestica

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    richiamato per affermare che il motivo di ricorso non previamente dedotto in appello è inammissibile in cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione censurabile in cassazione, limitato al contrasto logico-argomentativo della sentenza con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento

  • sospensione condizionale della pena

    menzionata in relazione alla possibilità di subordinare il beneficio allo svolgimento di lavori di pubblica utilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è scrutinabile una censura che introduca per la prima volta una specifica contestazione non dedotta nei gradi di merito, quando la relativa doglianza avrebbe dovuto essere formulata in appello a pena di inammissibilità.
  • Il vizio di motivazione censurabile in cassazione sussiste solo quando la decisione presenti un effettivo contrasto logico con le massime di esperienza o con altre affermazioni interne al provvedimento; non è sufficiente una mera rilettura alternativa del fatto.
  • Nel furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo, la circostanza che l'allaccio sia stato materialmente eseguito da altri non esclude di per sé la consapevolezza dell'utilizzatore, ove la motivazione valorizzi l'uso abusivo dell'energia e l'occupazione illegittima dell'immobile.
  • Lo stato di necessità richiede una specifica allegazione di tutti i suoi elementi costitutivi, inclusa la sussistenza di un male imminente non altrimenti evitabile e l'impossibilità di sottrarsi al pericolo; in difetto di tale allegazione l'esimente non opera.
  • Nel furto di energia elettrica in abitazione, l'attenuante del danno di speciale tenuità è normalmente incompatibile con la natura continuativa dell'illecito, poiché l'appropriazione si protrae per tutto il periodo di fruizione dell'energia.
  • La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità quando la decisione sia coerente con il dato normativo e sorretta da motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoEstorsioneCause di giustificazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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