Ordinanza n. 188/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. 206 del 21 ottobre 2025, con cui AreaCom ha aggiudicato, in favore di GSA, il Lotto 2 della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo”; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli relativi alla valutazione delle offerte e all'eventuale e comunque inadeguata verifica di anomalia dell'offerta di GSA, allo stato non conosciuti; - della comunicazione del 5 novembre 2025, con cui la Centrale di Committenza ha reso noto agli operatori economici concorrenti che le offerte non sarebbero state rese momentaneamente disponibili; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora conosciuto o conoscibile; e per il subentro del Consorzio nell’aggiudicazione e nell'esecuzione contrattuale, previa declaratoria d'inefficacia dell'Accordo Quadro eventualmente medio tempore stipulato con GSA; oltre che per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte del Consorzio Evolve, nonché per la condanna, ex artt. 46, comma 2, e 63 e 64 cpa della Centrale di Committenza all’ostensione di tutti gli atti richiesti dal Consorzio Evolve con istanza di accesso agli atti del 5 novembre 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Evolve Consorzio Stabile il 6 marzo 2026: per l’annullamento: - degli stessi provvedimenti impugnati col ricorso principale; e per il subentro del Consorzio nell’aggiudicazione e nell’esecuzione contrattuale, previa declaratoria d’inefficacia dell’Accordo Quadro eventualmente medio tempore stipulato con GSA; oltre che per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte del Consorzio Evolve. Per quanto riguarda il ricorso per l’accesso, proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., depositato da Evolve Consorzio Stabile in data 13 febbraio 2026: - per ottenere, inter alia, l’accertamento dell’illegittimità del diniego parziale opposto dall’Agenzia all’accesso richiesto da Evolve con l’istanza del 5 novembre 2025 e, comunque, l’illegittimità del contegno di AreaCom, per essere stato assunto detto diniego parziale in violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Per quanto riguarda i motivi aggiunti relativi al ricorso per l’accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., depositati in data 27 febbraio 2026: per l’annullamento: - del verbale recante esito richiesta oscuramento offerte tecniche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione di gara e verbale di oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, nell'ambito dell'impugnazione dell'aggiudicazione del Lotto 2
Esito
La controversia
Il consorzio stabile Evolve, partecipante a tutti i lotti di una gara centralizzata regionale per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza, si è classificato secondo nel Lotto 2, aggiudicato a GSA, e primo nel Lotto 3; il Lotto 1 è stato aggiudicato allo stesso Evolve in applicazione della clausola di aggiudicazione multipla. Dopo avere impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2 deducendo violazione degli artt. 3, 95, 97 e 98 del d.lgs. 36/2023, dei principi di buon andamento, economicità, trasparenza e correttezza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza, Evolve ha presentato istanza di accesso agli atti di gara. A seguito della pubblicazione soltanto parziale della documentazione richiesta, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del diniego parziale e l'ostensione della documentazione mancante. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato il verbale con cui AreaCom ha disposto l'oscuramento dell'offerta tecnica di GSA, ritenendolo illegittimo e funzionale alla proposizione di ulteriori motivi contro l'aggiudicazione. Nel giudizio principale GSA ha inoltre sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che la controversia relativa al solo Lotto 2 avrebbe dovuto essere trattata dalla sede staccata di Pescara; tale questione è stata devoluta al Consiglio di Stato mediante regolamento di competenza.
La decisione
Il TAR ha sospeso ogni decisione sull'intero giudizio, compresa quella relativa al ricorso per l'accesso e ai motivi aggiunti, in attesa della definizione del regolamento di competenza pendente davanti al Consiglio di Stato. Il regolamento era già stato discusso e la decisione risultava prossima. Il Collegio ha ritenuto opportuno attendere tale decisione perché la competenza territoriale incide sulla prosecuzione del giudizio e perché l'accesso riguarda la medesima situazione giuridica oggetto dell'impugnazione dell'aggiudicazione. In particolare, l'eventuale accoglimento della domanda di accesso e dell'impugnazione dell'oscuramento avrebbe potuto consentire la proposizione di ulteriori motivi contro l'offerta dell'aggiudicataria, già contestata nel giudizio principale e nei motivi aggiunti. L'ordinanza non decide né sulla legittimità del diniego di accesso né sulla fondatezza delle censure contro l'aggiudicazione.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso per l'accesso proposto nel corso del giudizio; la relativa decisione è stata sospesa in attesa della definizione della questione di competenza.
Richiamati in relazione al regolamento di competenza territoriale proposto contro l'ordinanza del TAR.
Richiamato per la fissazione dell'udienza pubblica dopo la fase cautelare.
artt. 46, comma 2, 63 e 64 c.p.a.
Richiamati nella domanda originaria di ostensione della documentazione di gara.
Invocato da Evolve quale parametro di legittimità del diniego parziale e dell'oscuramento della documentazione di gara; l'ordinanza non ne esamina il merito.
artt. 3, 95, 97 e 98 d.lgs. 36/2023
Indicati come parametri delle censure contro l'aggiudicazione; l'ordinanza non decide sulla loro violazione.
Massime di principio
- Quando è pendente un regolamento di competenza destinato a incidere sul giudice competente a trattare la controversia, il giudice adito può sospendere ogni decisione sul giudizio, comprese le domande accessorie o connesse, in attesa della definizione della questione di competenza.
- La domanda di accesso proposta nel corso di un giudizio relativo alla medesima procedura di gara può essere sospesa insieme al giudizio principale quando la sua definizione potrebbe incidere sulla proposizione di ulteriori motivi di impugnazione e la controversia sulla competenza non è ancora definita.
- La connessione sostanziale tra domanda di accesso e impugnazione dell'aggiudicazione giustifica la trattazione coordinata delle due domande, quando l'ostensione richiesta riguarda documenti direttamente rilevanti per le censure sull'offerta dell'aggiudicatario.
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