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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3137/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato due ordinanze del giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Campobasso: (i) l'ordinanza n. 39/2020 con la quale era stato riconosciuto il reato continuato tra più condanne e rideterminata la pena complessiva; (ii) l'ordinanza n. 17/2020 con la quale era stata dichiarata non doversi procedere sulla richiesta del PM di revoca della sospensione condizionale della pena già concessa a Nozzolillo. I motivi contestati riguardavano (a) la presunta inosservanza di norme procedurali e sostanziali nella valutazione della continuazione (mancata decisione preventiva sulla revoca della sospensione, carenza di prova che la rapina fosse stata commessa con l'uso dell'arma, e violazione degli artt. 168 e 664 c.p.p.); (b) la carenza e incongruità della motivazione circa la presunta programmazione unitaria dei reati e la mancata prova che l'arma sequestrata fosse la stessa utilizzata nella rapina; (c) la declaratoria di non luogo a procedere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale, ritenendo che il riconoscimento della continuazione avrebbe automaticamente reso inutile la decisione sulla revoca (richiamando art. 163 c.p.).

La decisione

Il ricorso relativo all'ordinanza n. 39/2020 (R.G.N. 30202/2020) è stato dichiarato inammissibile: la Corte di Cassazione ha ritenuto generici e infondati i motivi del PM e ha confermato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente valutato gli elementi per il riconoscimento della continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità). Quanto all'ordinanza n. 17/2020 (R.G.N. 31516/2020), la Corte ha accolto il ricorso del PM, ritenendo che il giudice dell'esecuzione abbia sbagliato nel dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale per sopravvenuta mancanza di interesse. La Corte ha ricordato che il riconoscimento della continuazione non comporta automaticamente la revoca della sospensione condizionale: il giudice deve pronunciarsi espressamente se estendere il beneficio alla pena complessiva o revocarlo ai sensi dell'art. 168 c.p. Pertanto l'ordinanza n. 17/2020 è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Campobasso.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra più condanne.

  • art. 168 cod. pen.

    riferito ai casi di revoca della sospensione condizionale; la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione deve valutare espressamente se revocare o estendere il beneficio dopo il riconoscimento della continuazione.

  • art. 664 cod. proc. pen.

    citato dal ricorrente nella censura procedurale; non è risultata decisiva per la Corte nella statuizione sul riconoscimento della continuazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    norme processuali richiamate per inquadrare le censure (violazione di legge e carenza di motivazione). La Corte ne ha valutato la fondatezza distinguendo i due ricorsi.

  • art. 163 cod. pen.

    richiamato dal giudice di merito per sostenere che la continuazione avrebbe reso inoperante la sospensione condizionale per superamento del limite quantitativo; la Cassazione ha precisato che tale automatismo non sussiste e che occorre decisione espressa.

  • art. 81 cod. pen.

    menzionato nella critica del PM; la Corte ha richiamato principi sul cumulo e sulle modalità di determinazione della pena ma ha ritenuto non fondata la censura sull'errato impiego dell'arma nella valutazione della continuazione senza specifica prova.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva si basa su una valutazione concreta di indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e sistematicità): il giudice non deve limitarsi a considerazioni formali ma motivare il giudizio sulla unita del disegno criminoso.
  • Il riconoscimento della continuazione non determina automaticamente la revoca della sospensione condizionale: il giudice dell'esecuzione deve pronunciarsi espressamente se estendere il beneficio alla pena complessiva o se revocarlo ai sensi dell'art. 168 c.p.; il PM conserva quindi interesse a richiedere la revoca anche dopo la dichiarazione di continuazione.
  • Se il PM contesta fatti rilevanti per il riconoscimento della continuazione (es. uso dell'arma in un reato precedente), la censura richiede una specifica e adeguata produzione probatoria: osservazioni generiche e confutative prive di elementi probatori non bastano a ribaltare la valutazione del giudice dell'esecuzione.
  • Non esiste un ordine vincolante per le decisioni (cioè prima decidere sulla revoca della sospensione e poi sulla continuazione): il giudice può decidere sull'istanza di continuazione senza che ciò violi principi procedurali, purché poi si pronunci espressamente sulla sospensione condizionale quando richiesto.
  • In caso di contrasto o dubbio interpretativo il corretto rimedio è la decisione motivata e, se necessario, l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di esprimersi nuovamente con motivazione completa ed esaustiva.

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